Art. 1
- Oggetto delle Tasse (1/a)
I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nella annessa tariffa sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali, attribuite alle regioni a statuto ordinario con la
legge 16 maggio 1970, n. 281 , e istituite dalla Regione Toscana con la
legge 30 dicembre 1971 n. 2 , nella misura e con le modalità indicate nella tariffa stessa.


Art. 2
- Obbligo del pagamento
La tassa di rilascio è dovuta in occasione dell’emanazione dell’atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all’interessato.
La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere.
La tassa per il visto e quella per la vidimazione vanno corrisposte nei termini stabiliti dalla tariffa stessa.
Nei casi espressamente indicati nella tariffa gli atti, la cui validità sia pluriennale, sono soggetti ad una tassa annuale da corrispondersi nel termine stabilito nella tariffa stessa, per ogni anno successivo a quello nel quale l’atto è stato emesso.
Quando la misura della tassa è in funzione della popolazione dei comuni, questa è desunta dai dati dell’ultimo censimento pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.
Art. 3
- Modalità di pagamento
Le tasse sulle concessioni regionali alle quali sono soggetti gli atti specificati nella tariffa, che fa parte integrante della presente legge, si corrispondono mediante versamento su apposito conto corrente postale.
Art. 4
- Riscossione coattiva
Abrogato. (9)
Art. 5
- Mancato o ritardato pagamento delle tasse
Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano state pagate.
Art. 6
- Sanzioni(4)
3. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tassa sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo, è punito con la sanzione amministrativa da euro 103,30 ad euro 516,46 (14) ed è tenuto al pagamento del tributo medesimo salvo regresso.
Art. 7
- Accertamento e definizione delle violazioni
Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle norme dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative, anche dai funzionari dell’Amministrazione regionale appositamente designati e muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal Presidente della Giunta regionale, nonché, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici tributari regionali, da qualsiasi funzionario od impiegato addetto agli uffici stessi.
I processi verbali di accertamento devono essere trasmessi, a cura degli Uffici dai quali dipendono gli accertatori, al Presidente della Giunta regionale per i provvedimenti di sua competenza (di cui all’ art. 14 della L.R. 30 dicembre 1971, n. 2 ).
Abrogato. (11)
Art. 8
- Riscossione e ripartizione delle pene pecuniarie
Abrogato. (12)
Art. 9
- Ricorsi amministrativi
Abrogato. (5)
Art. 10
- Delega
Abrogato. (7)
Art. 11
- Decadenza e rimborsi
Abrogato. (6)
Art. 12
- Norme abrogative
Le disposizioni non compatibili con le norme della presente legge, contenute nelle leggi regionali 30 dicembre 1971, n. 2 e 27 marzo 1973, n. 17, n. 54 del 25 settembre 1979(2), concernenti la materia delle tasse sulle concessioni regionali, sono abrogate.
Art. 13
- Rinvio alle norme legislative dello Stato
Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano alle tasse sulle concessioni regionali le disposizioni di legge concernenti le tasse sulle concessioni governative.
Art. 14
- Entrata in vigore
La presente legge regionale ha efficacia a decorrere dal 1º gennaio 1981, ad esclusione delle licenze, concessioni ed abilitazioni di cui ai numeri d’ordine 15, 16, 17 e 18 dell’annessa TARIFFA, la cui efficacia decorre dal giorno della pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
Allegato
omissis. (3)
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 1 luglio 1999, n. 37 , art. 11 e ora abrogato con l.r. 18 febbraio 2005, n. 31 , art.28.
Articolo prima sostituito con l.r. 1 luglio 1999, n. 37 , art. 12 e ora abrogato con l.r. 18 febbraio 2005, n. 31 , art. 28.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.