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Legge regionale 15 maggio 1980, n. 54

Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima del 23 maggio 1980

Art. 14
- Entrata in vigore
La presente legge regionale ha efficacia a decorrere dal 1º gennaio 1981, ad esclusione delle licenze, concessioni ed abilitazioni di cui ai numeri d’ordine 15, 16, 17 e 18 dell’annessa TARIFFA, la cui efficacia decorre dal giorno della pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

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Pubblicata nel BU 23 maggio 1980, n. 29 parte prima.

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Articolo così sostituito con l.r. 13 giugno 1983, n. 44 , art. 5.

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Per le tariffe di cui all'allegato vedasi la l.r. 2 dicembre 1993, n. 90 .

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Articolo così sostituito con l.r. 1 luglio 1999, n. 37 , art. 10.

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Articolo prima sostituito con l.r. 1 luglio 1999, n. 37 , art. 11 e ora abrogato con l.r. 18 febbraio 2005, n. 31 , art.28.

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Articolo prima sostituito con l.r. 1 luglio 1999, n. 37 , art. 12 e ora abrogato con l.r. 18 febbraio 2005, n. 31 , art. 28.

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Articolo abrogato con l.r. 1 luglio 1999, n. 37 , art. 13.

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato con l.r. 7 marzo 2002, n.9 , art.9.

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Comma abrogato con l.r. 7 marzo 2002, n.9 , art.9.

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Comma abrogato con l.r. 18 febbraio 2005, n. 31 , art. 28.

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Articolo abrogato con l.r. 18 febbraio 2005, n. 31 , art. 28.

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Comma abrogato con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.