Art. 2
Il territorio del parco, in seguito definito "aree interne" (2) e delle aree ad esso funzionalmente connesse, in seguito definito "aree esterne"(2)si estende nei comuni di Pisa, Vecchiano, S. Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio e comprende le pinete di San Rossore, Migliarino, Tombolo, la macchia Lucchese e il lago di Massaciuccoli, secondo la delimitazione individuata dalla cartografia in scala 1:25000 che costituisce l’allegato A) della presente legge (3)
Per giustificati motivi conseguenti all’assetto generale risultante dal piano territoriale di cui al successivo art. 6 i confini del parco e l’individuazione delle aree esterne potranno essere rettificati dal Consiglio regionale in sede di approvazione del piano stesso (4)
Note del Redattore:
Pubblicata nel BU 21 dicembre 1979, n. 71, parte prima e qui riportata nel testo che risulta dagli avvisi di correzione pubblicati nel BU 7 marzo 1980, n. 18, parte prima e nel BU 2 maggio 1980, n. 26, parte prima.
L'intero testo della presente legge, ad eccezione degli articoli 1 e 2, è stato abrogato dall'art. 32, L.R. 16 marzo 1994, n. 24 , con contestuale soppressione del consorzio istituito con la presente legge, a decorrere dalla data di pubblicazione dello statuto dell'Ente Parco regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, istituito con la medesima L.R. n. 24 del 1994. Il suddetto statuto è stato approvato con Delib.C.R. 25 ottobre 1994, n. 470, pubblicata nel B.U. 16 novembre 1994, n. 72.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.