Legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2
Istituzione dei tributi propri della Regione.
Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 30 dicembre 1971
Titolo 4
- TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE APPARTENENTI ALLA REGIONE
Art. 26
Dal 1º gennaio 1972 è istituita ai sensi dell’ art. 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281 la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alla Regione.
L’ammontare della tassa di cui al comma precedente è pari al 100 per cento di quella prevista per le corrispondenti occupazioni degli spazi e delle aree appartenenti alle singole Province della Regione.
Art. 27
Abrogato.(8)
Art. 28
Abrogato.(8)
Art. 29
Abrogato.(8)
Art. 30
I tributi propri della Regione sono disciplinati dalle vigenti disposizioni legislative relative ai corrispondenti tributi statali oltreché dalle norme della presente legge.
Art. 31
omissis(5)
Note del Redattore:
Con l’emanazione delle LL.RR. 18 gennaio 1980, n. 5 e 15 maggio 1980, n. 54 (pubblicate, rispettivamente, nel BU 26 gennaio 1980, n. 9, parte unica e nel BU 23 maggio 1980, n. 29, parte prima e riportate in questa stessa voce, pagg. 85 e 112) sono state abrogate le disposizioni qui contenute, concernenti la materia delle tasse sulle concessioni regionali, non compatibili con le norme delle leggi suddette.
Comma aggiunto con L.r. 30 aprile 1979, n. 18 , articolo unico (pubblicato nel B.U. 4 maggio 1979, n. 23, parte prima).
Dichiarazione di urgenza ai sensi dell’ art. 127 della Costituzione e dell’ art. 28 dello Statuto.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.