Legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2
Istituzione dei tributi propri della Regione.
Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 30 dicembre 1971
Titolo 1
- IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI DEI BENI DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE
Art. 1
- Imposta regionale sulle concessioni statali(10)
1. Dal 1° gennaio 1972 è istituita, ai sensi dell'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle regioni a statuto ordinario) l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione.
2. L'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile è commisurata:
a) relativamente alle concessioni di beni del demanio idrico e delle relative aree di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri), al 50 per cento del canone di concessione;
c) relativamente alle concessioni di beni del demanio marittimo, al 25 per cento del canone statale di concessione e del canone assunto a base di calcolo degli indennizzi di cui all'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494;
d) relativamente alle concessioni per l’occupazione e l'uso di risorse minerarie e geotermiche, al 300 per cento del canone di concessione. (11)
3. L'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato non si applica, a decorrere dal periodo d'imposta 2013, alle concessioni rilasciate o rinnovate (12) dall'Autorità portuale di Piombino di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1996 (Istituzione dell'autorità portuale nel porto di Piombino) e dalle Autorità portuali di Livorno e Marina di Carrara di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale).
4. In via di interpretazione autentica, a decorrere dal 15 settembre 2016, data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 (Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124), concernente l’istituzione delle autorità di sistema portuale (AdSP), l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato continua a non applicarsi alle concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate (12) dalle AdSP limitatamente alle circoscrizioni territoriali afferenti ai porti di Piombino, Livorno e Marina di Carrara di cui rispettivamente al d.p.r. 20 marzo 1996 e alla l. 84/1994.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2018 l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato non si applica alle concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate (12) dalle AdSP nell’ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali a partire dalla medesima data.
Art. 2
1. L'imposta è corrisposta dal concessionario entro il 31 dicembre dell'anno in cui devono essere versati il canone di concessione, le somme dovute a titolo di conguaglio dei canoni anche per anni pregressi, e gli indennizzi di cui all'articolo 8 del d.l. 400/1993 convertito, con modificazioni, dalla l. 494/1993.(13)
Art. 3
1. Ai fini dell'esercizio delle attività di controllo ed accertamento, gli enti competenti al rilascio delle concessioni trasmettono alla Regione i dati relativi alle concessioni esistenti nei rispettivi ambiti territoriali secondo i termini e le modalità stabiliti con atto del dirigente regionale competente in materia di tributi.
Art. 4
I proventi della imposta sono versati presso la Tesoreria della Regione.
Art. 5
Abrogato.(8)
Art. 6
Abrogato.(8)
Art. 7
Abrogato.(8)
Art. 8
Abrogato.(8)
Art. 9
Abrogato.(8)
Note del Redattore:
Con l’emanazione delle LL.RR. 18 gennaio 1980, n. 5 e 15 maggio 1980, n. 54 (pubblicate, rispettivamente, nel BU 26 gennaio 1980, n. 9, parte unica e nel BU 23 maggio 1980, n. 29, parte prima e riportate in questa stessa voce, pagg. 85 e 112) sono state abrogate le disposizioni qui contenute, concernenti la materia delle tasse sulle concessioni regionali, non compatibili con le norme delle leggi suddette.
Comma aggiunto con L.r. 30 aprile 1979, n. 18 , articolo unico (pubblicato nel B.U. 4 maggio 1979, n. 23, parte prima).
Dichiarazione di urgenza ai sensi dell’ art. 127 della Costituzione e dell’ art. 28 dello Statuto.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.