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Legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2

Istituzione dei tributi propri della Regione.

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 30 dicembre 1971

Titolo 1
- IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI DEI BENI DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE
Art. 1
1. Dal 1° gennaio 1972 è istituita, ai sensi dell'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle regioni a statuto ordinario) l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione.
2. L'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile è commisurata:
a) relativamente alle concessioni di beni del demanio idrico e delle relative aree di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri), al 50 per cento del canone di concessione;
c) relativamente alle concessioni di beni del demanio marittimo, al 25 per cento del canone statale di concessione e del canone assunto a base di calcolo degli indennizzi di cui all'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494;
d) relativamente alle concessioni per l’occupazione e l'uso di risorse minerarie e geotermiche, al 300 per cento del canone di concessione. (11)

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 1.

3. L'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato non si applica, a decorrere dal periodo d'imposta 2013, alle concessioni rilasciate o rinnovate (12)

Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 1.

dall'Autorità portuale di Piombino di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1996 (Istituzione dell'autorità portuale nel porto di Piombino) e dalle Autorità portuali di Livorno e Marina di Carrara di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale).
4. In via di interpretazione autentica, a decorrere dal 15 settembre 2016, data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 (Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124), concernente l’istituzione delle autorità di sistema portuale (AdSP), l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato continua a non applicarsi alle concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate (12)

Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 1.

dalle AdSP limitatamente alle circoscrizioni territoriali afferenti ai porti di Piombino, Livorno e Marina di Carrara di cui rispettivamente al d.p.r. 20 marzo 1996 e alla l. 84/1994.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2018 l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato non si applica alle concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate (12)

Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 1.

dalle AdSP nell’ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali a partire dalla medesima data.
Art. 2
1. L'imposta è corrisposta dal concessionario entro il 31 dicembre dell'anno in cui devono essere versati il canone di concessione, le somme dovute a titolo di conguaglio dei canoni anche per anni pregressi, e gli indennizzi di cui all'articolo 8 del d.l. 400/1993 convertito, con modificazioni, dalla l. 494/1993.(13)

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 2.

Art. 3
1. Ai fini dell'esercizio delle attività di controllo ed accertamento, gli enti competenti al rilascio delle concessioni trasmettono alla Regione i dati relativi alle concessioni esistenti nei rispettivi ambiti territoriali secondo i termini e le modalità stabiliti con atto del dirigente regionale competente in materia di tributi.
Art. 4
I proventi della imposta sono versati presso la Tesoreria della Regione.
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9

Note del Redattore:

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Pubblicata nel BU 30 dicembre 1971, n. 28.

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Con l’emanazione delle LL.RR. 18 gennaio 1980, n. 5 e 15 maggio 1980, n. 54 (pubblicate, rispettivamente, nel BU 26 gennaio 1980, n. 9, parte unica e nel BU 23 maggio 1980, n. 29, parte prima e riportate in questa stessa voce, pagg. 85 e 112) sono state abrogate le disposizioni qui contenute, concernenti la materia delle tasse sulle concessioni regionali, non compatibili con le norme delle leggi suddette.

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Note soppresse.

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Comma aggiunto con L.r. 30 aprile 1979, n. 18 , articolo unico (pubblicato nel B.U. 4 maggio 1979, n. 23, parte prima).

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Dichiarazione di urgenza ai sensi dell’ Sito esternoart. 127 della Costituzione e dell’ art. 28 dello Statuto.

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Articolo così sostituito con l.r. 20 dicembre 2004, n. 71 , art.7.

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Articolo così sostituito con l.r. 20 dicembre 2004, n. 71 , art. 8.

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Articolo abrogato con l.r. 18 febbraio 2005, n. 31 , art. 28.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 1 .

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 1 .

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 2 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.