Legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2
Istituzione dei tributi propri della Regione.
Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 30 dicembre 1971
Art. 19
Abrogato.(8)
Note del Redattore:
Con l’emanazione delle LL.RR. 18 gennaio 1980, n. 5 e 15 maggio 1980, n. 54 (pubblicate, rispettivamente, nel BU 26 gennaio 1980, n. 9, parte unica e nel BU 23 maggio 1980, n. 29, parte prima e riportate in questa stessa voce, pagg. 85 e 112) sono state abrogate le disposizioni qui contenute, concernenti la materia delle tasse sulle concessioni regionali, non compatibili con le norme delle leggi suddette.
Comma aggiunto con L.r. 30 aprile 1979, n. 18 , articolo unico (pubblicato nel B.U. 4 maggio 1979, n. 23, parte prima).
Dichiarazione di urgenza ai sensi dell’ art. 127 della Costituzione e dell’ art. 28 dello Statuto.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.