Legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2
Istituzione dei tributi propri della Regione.
Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 30 dicembre 1971
Titolo 4
- TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE APPARTENENTI ALLA REGIONE
Art. 26
Abrogato. (16)
Art. 27
Abrogato.(8)
Art. 28
Abrogato.(8)
Art. 29
Abrogato.(8)
Art. 30
Abrogato. (16)
Art. 31
(1.) La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
(2.) La presente legge, dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello Statuto, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Note del Redattore:
Con l’emanazione delle ll.rr. 18 gennaio 1980, n. 5 e 15 maggio 1980, n. 54 (pubblicate, rispettivamente, nel B.U. 26 gennaio 1980, n. 9, parte unica e nel B.U. 23 maggio 1980, n. 29, parte prima) sono state abrogate le disposizioni della presente legge non compatibili con le norme delle leggi suddette.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



