Legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2
Istituzione dei tributi propri della Regione.
Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 30 dicembre 1971
Titolo 2
- TASSA SULLE CONCESSIONI REGIONALI
Art. 10
(1.) Dalla data di entrata in vigore delle leggi che disciplinano il passaggio alla Regione delle funzioni concernenti le materie indicate nell’
art. 117 della Costituzione , è istituita la tassa sulle concessioni regionali prevista dagli articoli 1, 3 e 14 terzo comma
della legge 16 maggio 1970, n. 281 .
art. 117 della Costituzione , è istituita la tassa sulle concessioni regionali prevista dagli articoli 1, 3 e 14 terzo comma
della legge 16 maggio 1970, n. 281 .(2.) Sono soggetti alla predetta tassa gli atti ed i provvedimenti adottati dalla Regione nell’esercizio delle sue funzioni e corrispondenti a quelli ora sottoposti alla tassa di concessione governativa in base al Testo Unico approvato con
D.P.R. 1 marzo 1961, n. 121 e successive modificazioni.
D.P.R. 1 marzo 1961, n. 121 e successive modificazioni.(3.) L'ammontare della tassa sulle concessioni regionali è pari al 100 per cento della corrispondente tassa erariale.
(4.) Gli atti amministrativi di altre Regioni, per i quali sia stata pagata la relativa tassa di concessione regionale, non sono soggetti alla tassa di cui al presente articolo anche se gli atti stessi dispieghino i loro effetti nel territorio della Regione Toscana.
Art. 11
Abrogato.(8)
Art. 12
Abrogato.(8)
Art. 13
Abrogato.(8)
Art. 14
Abrogato.(8)
Art. 15
Abrogato.(8)
Note del Redattore:
Con l’emanazione delle ll.rr. 18 gennaio 1980, n. 5 e 15 maggio 1980, n. 54 (pubblicate, rispettivamente, nel B.U. 26 gennaio 1980, n. 9, parte unica e nel B.U. 23 maggio 1980, n. 29, parte prima) sono state abrogate le disposizioni della presente legge non compatibili con le norme delle leggi suddette.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



