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Legge regionale 9 agosto 2013, n. 47

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2013.

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 14 agosto 2013

CAPO IV
- Territorio, ambiente e infrastrutture
SEZIONE I
- Modifiche alla legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 (Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio)
Art. 74
1. Alla lettera a) del comma 2, e al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 (Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio), le parole: "
del dipartimento
" sono sostituite dalle seguenti: "
della Direzione generale
".
2. Il comma 5 dell'articolo 6 della l.r. 67/1993 è sostituito dal seguente:
"
5. La commissione resta in carica tre anni, fatta salva l’eventuale conclusione della sessione di esami alla scadenza del triennio.
".
SEZIONE II
- Modifiche alla legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi)
Art. 75
Abrogato.
SEZIONE III
- Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell’Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo consorzio)
Art. 76
Abrogato.
Art. 77
Abrogato.
Art. 78
Abrogato.
Art. 79
Abrogato.
SEZIONE IV
- Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo)
Art. 80
1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), è inserita la seguente:
"
c bis) determinazione dei canoni di concessione per l’utilizzo di acqua pubblica per tutti gli usi in
attuazione dell’
Sito esternoarticolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale);
".
Art. 81
1. Nella rubrica dell’articolo 12 bis della l.r. 91/1998 le parole "
per usi diversi da quello idropotabile
" sono sostituite dalle seguenti: "
per tutti gli usi
".
2. Il comma 2 dell’articolo 12 bis della l.r. 91/98 è sostituito dal seguente:
"
2. La Giunta regionale, sentite le autorità di bacino, emana uno o più regolamenti finalizzati a garantire, su tutto il territorio regionale con carattere di omogeneità, la riduzione dei consumi da parte dei soggetti che utilizzano acque con particolare riferimento agli usi irrigui e produttivi.
".
3. Alla fine della lettera c) del comma 4 dell’articolo 12 bis della l.r. 91/98 sono aggiunte le parole: "
, nel rispetto dei criteri generali di cui all’articolo 119, comma 2, e
Sito esternoarticolo 154, comma 3, del d. lgs. 152/2006 ".
Art. 82
1. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 91/1998 prima delle parole: "
gestione del demanio idrico
" sono inserite le seguenti: "f
atte salve le competenze regionali in materia di determinazione dei canoni di concessione per l’utilizzo di acqua pubblica di cui
all’articolo 12, comma 1, lettera c bis,
".
2. Al comma 1 bis dell’articolo 14 della l.r. 91/1998 , le parole: "
24 comma 3
" sono sostituite dalle seguenti: "
24, comma 4
".
SEZIONE V
- Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento)
Art. 83
1. La lettera o) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento), è sostituita dalla seguente:
"
o) autorità idrica toscana (AIT): l’autorità di cui all’
articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69
(Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007);"
.
Art. 84
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 20/2006 le parole: "
le AATO
" sono sostituite dalle seguenti: "
l’AIT
".
Art. 85
1. Al comma 1 dell’articolo 3 bis della l.r. 20/2006 le parole: "
dell’AATO, o dell’ente che assumerà le relative funzioni
" sono sostituite dalle seguenti: "
dell’AIT
".
"b) dell’AIT;
".
Art. 86
1. Al comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 20/2006 le parole: "
dell’AATO o dell’ente che assumerà le relative funzioni
" sono sostituite dalle seguenti: "
dell’AIT
".
2. Al comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 20/2006 le parole: "
L’AATO, o l’ente che assumerà le relative funzioni,
" sono sostituite dalle seguenti: "
L’AIT
".
3. Al comma 4 e al comma 5 dell’articolo 5 della l.r. 20/2006 le parole: "
l’AATO
" sono sostituite dalle seguenti: "
l’AIT
".
4. Al comma 6 dell’articolo 5 della l.r. 20/2006 le parole: "
all’AATO, o all’ente che assumerà le relative funzioni,
" sono sostituite dalle seguenti: "
all’AIT
".
Art. 87
1 . Al comma 3 dell’articolo 8 della l.r. 20/2006 le parole: "
dall’AATO
" sono sostituite dalle seguenti: "
dall’AIT
".
Art. 88
1. Al comma 5 dell’articolo 10 della l.r. 20/2006 le parole: "
l’AATO, o l’ente che assumerà le relative funzioni
" sono sostituite dalle seguenti: "
l’AIT
".
2. Al comma 6 dell’articolo 10 della l.r. 20/2006 le parole: "
l’AATO
" sono sostituite dalle parole "
l’AIT
".
Art. 89
1. Al comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 20/2006 le parole: "
sentite le AATO
" sono sostituite dalle seguenti: "
sentita l’AIT
".
Art. 90
1 . Alla lettera a) del comma 1 e al comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 20/2006 le parole: "d
elle AATO
" sono sostituite dalle seguenti: "
dell’AIT
".
2. Alla lettera f bis) del comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 20/2006 dopo le parole: "
per
il trattamento
" sono aggiunte le seguenti: "
di depurazione
".
Art. 91
1. Al comma 3 dell’articolo 13 bis della l.r. 20/2006 le parole: "
dall’AATO, o dal soggetto che assumerà le relative funzioni
" sono sostituite dalle seguenti: "
dall’AIT
".
2. Al comma 4 dell’articolo 13 bis della l.r. 20/2006 le parole: "
l’AATO o il soggetto che assumerà le relative funzioni
" sono sostituite dalle seguenti: "
l’AIT
".
Art. 92
1. Al comma 3 dell’articolo 15 della l.r. 20/2006 le parole: "
all’AATO
" sono sostituite dalle seguenti: "
all’AIT
".
Art. 93
1. Alla lettera a) ed alla lettera b) del comma 7 dell’articolo 21 della l.r. 20/2006 le parole:
"all’AATO
" sono sostituite dalle seguenti: "
all’AIT
".
Art. 94
1. Al comma 2 e al comma 3 dell’articolo 21 ter della l.r. 20/2006 le parole: "
delle AATO, o del soggetto che assumerà le relative funzioni
," sono sostituite dalle seguenti "
dell’AIT
".
2. Al comma 6 e al comma 7 dell’articolo 21 ter della l.r. 20/2006 le parole: "l’AATO, o il soggetto che assumerà le relative funzioni," sono sostituite dalle seguenti: "l’AIT".
Art. 95
1. Al comma 2 e al comma 8 dell’articolo 25 della l.r. 20/2006 le parole: "
all’AATO
" sono sostituite dalle seguenti: "
all’AIT
".
2. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 25 della l.r. 20/2006 le parole: "
dall’AATO
" sono sostituite dalle seguenti: "
dall’AIT
".
3. Al comma 4 dell’articolo 25 della l.r. 20/2006 le parole: "
l’AATO
" sono sostituite dalle seguenti: "l
’AIT
".
Art. 96
1. Al comma 2 dell’articolo 26 della l.r. 20/2006 le parole: "
l’AATO, o il soggetto che assumerà le relative funzioni
," sono sostituite dalle seguenti: "
l’AIT
".
2. Al comma 4 dell’articolo 26 della l.r. 20/2006 le parole: "
dall’AATO o dal soggetto che assumerà le relative funzioni.
" sono sostituite dalle seguenti: "
dall’AIT
.".
Art. 97
1. Al comma 5 dell’articolo 27 della l.r. 20/2006 le parole: "
l'AATO
" sono sostituite dalle seguenti: "
l'AIT
".
SEZIONE VI
- Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007)
Art. 98
1. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 27 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007), è abrogata.
SEZIONE VII
- Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2012, n. 26 (Istituzione della commissione regionale per il paesaggio ai sensi dell'Sito esternoarticolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ")
Art. 99
1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 6 giugno 2012, n. 26 (Istituzione della commissione regionale per il paesaggio ai sensi dell'Sito esternoarticolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 "), è sostituito dal seguente:
"
4. Per ciascun membro di cui al comma 2, è nominato il relativo supplente, che partecipa alle
attività della commissione in assenza del titolare
.".
Art. 100
1. Dopo il comma 2 dell’'articolo 3 della l.r. 26/2012 , è aggiunto il seguente:
"
2 bis. Contestualmente alle nomine dei membri della commissione di cui all’articolo 2, comma 1, il Presidente della Giunta regionale nomina i supplenti dei membri di cui al comma 2 dello stesso articolo 2, scelti nell’ambito delle terne ivi previste.
".
Art. 101
- Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 26/2012
1. L’articolo 7 della l.r. 26/2012 è sostituito dal seguente:
Art. 7 - Norma transitoria
1. In fase di prima applicazione dell'articolo 2, comma 4, come modificato dalla legge regionale agosto 2013, n. (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2013), il Presidente della Giunta regionale nomina, entro quindici giorni dall’entrata in vigore di tale comma, i supplenti scegliendoli nell'ambito delle terne di designati pervenute in occasione dell'ultima nomina dei membri effettivi.
”.
SEZIONE VIII
- Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell’ente Azienda agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000 , alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 )
Art. 102
1. Il comma 6 dell’articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell’ente Azienda agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39(2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 ), è sostituito dal seguente:
6. Entro novanta giorni dal ricevimento della proposta di cui al comma 5, la Giunta regionale disciplina con regolamento il funzionamento della banca della terra tenendo conto della proposta medesima e sentite le organizzazioni professionali agricole e cooperative e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
”.
Art. 103
1. Al comma 1 dell’articolo 11 della l. r. 80/2012 la parola: “
medesimo
” è sostituita dalla seguente “
ciascun
”.
2. Il comma 5 dell’articolo 11 della l.r. 80/2012 è sostituito dal seguente:
5. Il bilancio di esercizio è trasmesso dal direttore alla Giunta regionale, corredato dalla relazione del collegio dei revisori. La Giunta regionale lo adotta e lo invia al Consiglio
regionale entro trenta giorni dal suo ricevimento. Il Consiglio regionale provvede all’approvazione entro sessanta giorni dal ricevimento.”

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.