Legge regionale 9 agosto 2013, n. 47
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2013.
Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 14 agosto 2013
Art. 39
- Modifiche all’articolo 87 della l.r. 68/2011
1. Alla fine del comma 5 dell’articolo 87 della l.r. 68/2011 sono aggiunte le parole: "
I beni realizzati o acquistati con le risorse del fondo non possono essere alienati, ceduti o utilizzati per altre finalità nei cinque anni successivi, a decorrere dal saldo delle risorse regionali, pena la restituzione delle stesse.
".Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.