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Legge regionale 9 agosto 2013, n. 47

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2013.

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 14 agosto 2013

Art. 38
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 83 della l.r. 68/2011 , è aggiunto il seguente:
"
4 bis. A decorrere dall’anno 2012 la popolazione di cui all'allegato B, per i comuni il cui territorio è classificato in parte montano, può essere aggiornata, con provvedimento della struttura regionale competente, nei seguenti casi:
a) se l’ultimo dato disponibile della popolazione del comune al 31 dicembre risulta inferiore alla popolazione montana di cui all’allegato B;
b) se l’unione di comuni o i singoli comuni interessati trasmettono entro il 31 gennaio i dati della popolazione montana e questa presenta in un incremento, rispetto all’anno precedente, di almeno il 5 per cento;
c) sulla base dei dati trasmessi dai singoli comuni, dopo la pubblicazione dei dati ufficiali da parte dell’ISTAT del censimento della popolazione.".
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.