CAPO II
- Territori montani e insulari
Art. 83
- Comuni montani e territori montani e insulari
1. Sono comuni montani quelli elencati nell’allegato B alla presente legge, il cui territorio risulta essere stato classificato in tutto o in parte montano ai sensi della normativa statale.
2. L’allegato B alla presente legge indica altresì la parte di territorio dei comuni che risulta essere stato classificato montano ai fini regionali secondo le disposizioni vigenti fino all’entrata in vigore della presente legge.
3. La classificazione di cui al comma 2 ha rilevanza esclusivamente regionale e si applica solo se ad essa fanno espressamente rinvio le leggi o i provvedimenti regionali; della classificazione medesima può altresì essere tenuto conto, ferme restando le risorse previste, nell’ambito degli atti della programmazione regionale e degli altri atti generali di settore adottati dalla Regione.
4. Le disposizioni del presente capo che si applicano ai territori insulari della Toscana perché classificati montani o perché già facenti parte di comunità montana, continuano ad applicarsi ai medesimi territori anche se, per il sopravvenire di leggi statali successive, non siano più considerati montani.
4 bis. A decorrere dall’anno 2012 la popolazione di cui all'allegato B, per i comuni il cui territorio è classificato in parte montano, può essere aggiornata, con provvedimento della struttura regionale competente, nei seguenti casi:
a) se l’ultimo dato disponibile della popolazione del comune al 31 dicembre risulta inferiore alla popolazione montana di cui all’allegato B;
b) se l’unione di comuni o i singoli comuni interessati trasmettono entro il 31 gennaio i dati della popolazione montana e questa presenta in un incremento, rispetto all’anno precedente, di almeno il 5 per cento;
4 bis 1. Il comma 4 bis si applica fino alla data di entrata in vigore del presente comma, a partire da tale data, l’allegato B può essere modificato con deliberazione della Giunta regionale nei seguenti casi:
a) quando, al 31 dicembre, l’ultimo dato disponibile della popolazione del comune, il cui territorio è classificato in parte montano, risulta inferiore alla popolazione montana di cui all’allegato B;
b) quando l’unione di comuni o i singoli comuni interessati, il cui territorio è classificato in parte montano, trasmettono, entro il 31 gennaio, i dati della popolazione montana e questa presenta un incremento, rispetto all’anno precedente, di almeno il 5 per cento;
c) quando i singoli comuni, il cui territorio è classificato in parte montano, trasmettono i dati della popolazione montana dopo la pubblicazione dei dati ufficiali da parte dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) del censimento della popolazione;
4 ter. La popolazione di cui all'allegato B, per i comuni il cui territorio è classificato in parte montano, è aggiornata dal 2016 e ogni dieci anni con deliberazione della Giunta regionale. La Giunta regionale stabilisce le modalità e i termini di acquisizione dei dati. (168) Comma inserito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22, art. 31.
Art. 84
- Benefici previsti per i territori montani
1. Ai sensi dell’
articolo 2, comma 19, della l. 244/2007 , l’esclusione di comuni da una comunità montana non priva i territori dai benefici che ad essi si riferiscono né dagli interventi speciali per la montagna stabiliti a loro favore dall’Unione europea e dalle leggi statali e regionali.
2. Il comma 1 si applica anche se, per effetto dell’attuazione della presente legge, un comune non fa più parte di una comunità montana. Nell’allegato B sono indicati i comuni che, fino all’entrata in vigore della presente legge, fanno parte di comunità montane; sono altresì indicati i comuni che ne facevano parte fino all'attuazione
della l.r. 37/2008 .
Art. 85
- Politiche pubbliche regionali in favore dei territori montani
1. La Regione, al fine di promuovere la coesione tra le diverse aree territoriali, valorizza lo sviluppo economico, sociale
, culturale (217) Parola inserita con l.r. 18 giugno 2019, n. 34, art. 1.
e civile dei territori montani attraverso il sostegno della competitività del sistema montano, la tutela dell’ecosistema montano e la promozione della qualità della vita e dei servizi in montagna, con particolare riguardo a quei territori montani che si trovano in situazione di maggior svantaggio.
1 bis. La Regione, in coerenza con le finalità di cui al comma 1, in particolare sostiene azioni finalizzate a promuovere:
a) il contrasto allo spopolamento;
b) la difesa del suolo e dell’assetto idrogeologico;
c) la tutela e la valorizzazione del patrimonio forestale;
d) la tutela dell’identità storica e culturale;
e) il potenziamento dei servizi pubblici locali e dei servizi socio-sanitari;
f) la promozione delle attività industriali, artigianali, manifatturiere e commerciali, nonché della cooperazione, con particolare riferimento alle cooperative di comunità;
g) il sostegno all’economia circolare;
h) il sostegno alle attività agro-zootecniche e forestali;
i) il sostegno alle politiche ed attività finalizzate a garantire la destagionalizzazione turistica, con particolare riferimento al turismo sostenibile, ambientale e responsabile;
j) il sostegno dell’impiantistica sportiva, con particolare riferimento al sistema neve;
k) la qualità delle infrastrutture viarie;
2. La Regione, in collaborazione con gli enti locali, persegue le finalità di cui ai commi 1 e 1 bis (219) Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2019, n. 34, art. 1.
mediante interventi previsti negli strumenti ordinari della programmazione regionale e interventi speciali. Gli interventi speciali possono essere promossi e definiti mediante la stipula di intese tra la Giunta regionale e gli enti locali interessati.
3. Il programma regionale di sviluppo (PRS) indica, in un’apposita sezione, gli obiettivi strategici e le priorità politiche in favore dei territori montani.
4. Il documento di economia e finanza regionale (DEFR) e gli altri atti attuativi della legislazione regionale fissano, in coerenza con quanto previsto dal PRS, le azioni e le misure di sostegno specificatamente rivolte ai territori montani, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 87. (220) Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2019, n. 34, art. 1.
5. Le politiche pubbliche regionali tengono conto degli elementi differenziali del disagio dei territori montani e dei diversi livelli di sviluppo economico e sociale raggiunti. Quando vengono in
rilievo ambiti (234) Parole così sostituite con l.r. 26 luglio 2019, n. 49, art. 9.
territoriali montani sovracomunali, si applica l'articolo 81, comma 4.
Art. 86
1. Per le finalità di cui all’articolo 85, è costituita la Conferenza permanente per la montagna, quale organo di cooperazione interistituzionale. La partecipazione ai suoi lavori non dà luogo ad alcun compenso o rimborso a carico del bilancio regionale.
2. La conferenza di cui al comma 1 è composta:
a) dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che la presiede;
b) dall’assessore regionale con delega alle politiche per la montagna;
c) dal presidente dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) Toscana, o suo delegato;
d) dal presidente dell’ Unione province d’Italia (UPI) Toscana, o suo delegato;
e) dai presidenti delle unioni di comuni costituite da almeno uno dei comuni di cui all’allegato B della presente legge;
f) da un rappresentante del Consiglio per le autonomie locali (CAL) nominato tra i sindaci dei comuni di cui all’allegato B della presente legge non facenti parte di unioni di comuni;
g) da esponenti delle rappresentanze sindacali e datoriali e dell’associazionismo, individuate con deliberazione della Giunta regionale.
3. La Conferenza svolge, in particolare, le seguenti attività:
a) verifica lo stato di attuazione delle politiche regionali per i territori montani, le azioni da attivare a loro favore e le azioni di coordinamento che, a livello amministrativo, sono attivate per l’efficace perseguimento degli obiettivi;
b) promuove gli Stati generali della montagna quale momento di confronto con gli enti locali, le forze sociali, le istituzioni nazionali e comunitarie sulle politiche per i territori montani definite nel PRS.
4. La struttura regionale competente in materia di politiche della montagna supporta la Conferenza e, tramite il monitoraggio delle attività delle diverse strutture di settore della Giunta regionale, fornisce gli elementi di cui al comma 3, lettera a).
Art. 87
1. E’ istituito il fondo regionale per la montagna.
2. Il fondo è alimentato da risorse finanziarie regionali, da finanziamenti statali, in particolare provenienti dal fondo nazionale per la montagna, e da trasferimenti comunitari.
3. Il fondo regionale per la montagna ha lo scopo di sostenere finanziariamente,
anche in relazione alla strategia per le aree interne, (235) Parole inserite con l.r. 26 luglio 2019, n. 49, art. 10.
le politiche di sviluppo delle zone montane di cui all’articolo 85 e gli interventi speciali di cui alla
legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane). Le risorse del fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale disposto a favore degli enti locali.
4. Le risorse del fondo sono attribuite:
a) alle unioni di comuni di cui all’articolo 67 o comunque costituite a seguito dell'estinzione delle comunità montane ai sensi
della l.r. 37/2008 ;
b) alle unioni di comuni, diverse da quelle della lettera a), che hanno almeno il trenta per cento del proprio territorio classificato montano o nelle quali almeno il trenta per cento della popolazione è residente in territorio classificato montano;
c) ai comuni classificati montani che non fanno parte di unioni di comuni o che fanno parte di un’unione di comuni diversa da quelle di cui alle lettere a) e b);
5. Gli enti locali di cui al comma 4 utilizzano le risorse del fondo per spese di investimento per la realizzazione di interventi, che rientrano nelle finalità di cui al comma 3, localizzati esclusivamente in zona classificata come montana, nonché per le spese generali attinenti e indicate nei detti interventi.
I beni realizzati o acquistati con le risorse del fondo non possono essere alienati, ceduti o utilizzati per altre finalità nei cinque anni successivi, a decorrere dal saldo delle risorse regionali, pena la restituzione delle stesse. (112) Parole aggiunte con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 39.
6. Le risorse del fondo per la montagna possono essere utilizzate come quota parte a carico degli enti di cui al comma 4 per progetti sostenuti da finanziamento comunitario, statale o regionale.
Il finanziamento del fondo non può superare il 90 per cento del costo complessivo del singolo progetto.(236) Parole aggiunte con l.r. 26 luglio 2019, n. 49, art. 10.
7. La disciplina di attuazione per la concessione e l’utilizzazione delle risorse del fondo è stabilita con regolamento regionale, da adottarsi entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge. Fino all’adozione del regolamento si applicano i criteri stabiliti dal piano di indirizzo per le montagne toscane.
8. Il regolamento di cui al comma 7 stabilisce, tenuto conto di quanto disposto al comma 9, i criteri di valutazione degli interventi proposti, fissa le modalità di individuazione di specifiche materie o ambiti di intervento cui, eventualmente, vincolare i contenuti delle proposte progettuali nonché le modalità per determinare gli ulteriori criteri relativi alle materie e agli ambiti suddetti. Il regolamento stabilisce, inoltre, la disciplina del procedimento di attribuzione delle risorse, le modalità per la verifica dei risultati raggiunti e per il monitoraggio degli interventi finanziati, da effettuarsi con cadenza almeno annuale, e le procedure di revoca, parziale o totale, delle risorse assegnate. (237) Comma così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49, art. 10.
9. Le attribuzioni di risorse del fondo per gli enti locali
di cui al comma 4 tengono conto, tra l’altro (238) Parole così sostituite con l.r. 26 luglio 2019, n. 49, art. 10.
della superficie montana, della popolazione montana e del disagio ai sensi dell'articolo 85, comma 5. Si considerano anche i territori classificati montani ai fini regionali.
9 bis. Le risorse di cui al comma 9 sono oggetto:
1) qualora non vengano rispettati i tempi di realizzazione dell’intervento finanziato salvo eventuali deroghe, legate a eventi straordinari non imputabili al soggetto che realizza gli interventi, definite nel regolamento;
2) a causa del mancato adempimento dell’obbligo di monitoraggio periodico.
1) se la quota di cofinanziamento regionale risulta, dalla documentazione finale di spesa, superiore rispetto al limite del 90 per cento previsto al comma 6;
10. Gli enti locali cui la Regione attribuisce le risorse del fondo sono gli unici responsabili della corrispondenza dell’impiego delle risorse medesime alle azioni e agli interventi individuati ai sensi del presente articolo,
nonché in materia di aiuti di Stato. (240) Parole inserite con l.r. 26 luglio 2019, n. 49, art. 10.
La gestione delle risorse del presente articolo non rientra nella disciplina di cui all'articolo 50.
11. In caso di subentro della provincia ai sensi dell'articolo 75, le risorse del presente articolo che sarebbero spettate all'ente estinto sono attribuite alla provincia per gli interventi da effettuare sul territorio montano su cui operava l'ente medesimo. In caso di successiva costituzione, nel territorio dell'ente estinto, di una unione di comuni avente le caratteristiche di cui al comma 4 del presente articolo, le risorse del fondo sono destinate all'unione medesima.
Art. 88
- Patto per la montagna
1. Per il coordinamento, l'integrazione e lo sviluppo degli interventi e delle risorse finanziarie destinati ai territori montani, la Giunta regionale può promuovere la stipula di patti per la montagna.
2. Il patto per la montagna è uno strumento negoziale ad adesione volontaria, è stipulato tra la Giunta regionale e gli enti locali interessati, ha come riferimento il territorio di una provincia o territori sub provinciali e contiene gli interventi considerati come prioritari e strategici per il territorio montano.
3. I soggetti che sottoscrivono il patto per la montagna assumono specifici impegni per la realizzazione degli interventi concordati.
4. L’iniziativa per la sottoscrizione di un patto per la montagna è dell’amministrazione provinciale quando il patto ha come riferimento l’intero territorio provinciale, è di una delle unioni di comuni di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell’articolo 87 quando ha come riferimento il livello territoriale sub-provinciale.
5. La partecipazione della Giunta regionale alla formazione del patto per la montagna è definita con deliberazione della Giunta medesima, in coerenza con gli indirizzi del PRS e degli altri atti della programmazione regionale. Agli interventi contenuti nel patto per la montagna è attribuita, compatibilmente con le discipline comunitarie, statali e regionali, priorità per i finanziamenti regionali destinati al territorio di riferimento.
6. In caso di sottoscrizione di un patto per la montagna, le risorse del fondo regionale per la montagna di cui all’articolo 87 sono, per gli enti di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dello stesso articolo, destinate esclusivamente al finanziamento degli interventi ivi contenuti.
7. Il patto per la montagna può essere costituito da un’apposita sezione, dedicata agli interventi per lo sviluppo dei territori montani, del patto per lo sviluppo locale di cui all’
articolo 12 bis della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale).
8. Se è sottoscritto un patto per la montagna di livello provinciale, anche nella forma di cui al comma 7, non si procede alla stipula di altri patti per la montagna di livello sub-provinciale. Se questi sono già stati sottoscritti, gli interventi in essi previsti sono ricompresi nel patto di livello provinciale.