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Legge regionale 20 marzo 2024, n. 11

Disposizioni in materia di impianti di radiocomunicazione. Modifiche alla l.r. 49/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 27 marzo 2024

INDICE

PREAMBOLO

Art. 1 - Modifiche del preambolo della l.r. 49/2011
Art. 2 - Finalità. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 49/2011
Art. 3 - Definizioni. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 49/2011
Art. 4 - Ambito oggettivo. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 49/2011
Art. 5 - Livelli e qualità del servizio. Inserimento dell’articolo 3 bis nella l.r. 49/2011
Art. 6 - Criteri tecnici e rapporto al Consiglio regionale. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 49/2011
Art. 7 - Catasto regionale degli impianti e delle infrastrutture. Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 49/2011
Art. 8 - Inventario degli impianti radioamatoriali. Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 49/2011
Art. 9 - Comitato tecnico per gli impianti. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 49/2011
Art. 10 - Funzioni comunali. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 49/2011
Art. 11 - Programma comunale degli impianti. Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 49/2011
Art. 12 - Disciplina per il rilascio del titolo abilitativo all’installazione od alla modifica degli impianti. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 49/2011
Art. 13 - Criteri localizzativi. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 49/2011
Art. 14 - Azioni di risanamento. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 49/2011
Art. 15 - Vigilanza e controllo. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 49/2011
Art. 16 - Sanzioni amministrative. Modifiche dell’articolo 14 alla l.r. 49/2011
Art. 17 - Disposizioni attuative. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 49/2011
Art. 18 - Piano di risanamento. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 49/2011
Art. 19 - Disposizioni transitorie. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 49/2011
Art. 20 - Clausola valutativa. Inserimento dell’articolo 17 bis nella l.r. 49/2011
Art. 21 - Clausola di neutralità finanziaria

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.