Legge regionale 21 febbraio 2020, n. 14
Disposizioni sulla gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005 .
Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 26 febbraio 2020
INDICE
PREAMBOLO
Art. 1 - Utilizzazione del patrimonio. Sostituzione dell’articolo 114 della l.r. 40/2005
Art. 2 - Alienazione. Inserimento dell’articolo 114 bis nella l.r. 40/2005
Art. 3 - Concessione e progetti di miglioramento. Inserimento dell’articolo 114 ter nella l.r. 40/2005
Art. 4 - Ricognizione immobili. Inserimento dell’articolo 114 quater nella l.r. 40/2005
Art. 5 - Donazioni. Inserimento dell’articolo 114 quinquies nella l.r. 40/2005
Art. 6 - Comodato. Inserimento dell’articolo 114 sexies nella l.r. 40/2005
Art. 7 - Procedura di alienazione dei beni immobili. Sostituzione dell’articolo 115 della l.r. 40/2005
Art. 8 - Stima. Inserimento dell’articolo 115.1 nella l.r. 40/2005
Art. 9 - Aggiudicazione. Inserimento dell’articolo 115.2 nella l.r. 40/2005
Art. 10 - Prelazione. Inserimento dell’articolo 115.3 nella l.r. 40/2005
Art. 11 - Trattativa privata. Inserimento dell’articolo 115.4 nella l.r. 40/2005
Art. 12 - Organizzazioni di volontariato ed enti pubblici. Inserimento dell’articolo 115.5 nella l.r. 40/2005
Art. 13 - Trattativa diretta. Inserimento dell’articolo 115.6 nella l.r. 40/2005
Art. 14 - Disapplicazione. Inserimento dell’articolo 115.7 nella l.r. 40/2005
Art. 15 - Termine per l’adozione dell’atto regionale di indirizzo
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.