Legge regionale 2 novembre 2016, n. 74
Disposizioni in materia di acque termali. Modifiche alla l.r. 38/2004 .
Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 9 novembre 2016
INDICE
PREAMBOLO
Art. 1 - Definizioni. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 38/2004
Art. 2 - Disposizioni relative all'utilizzazione delle acque termali. Inserimento del Capo III bis nel Titolo III della l.r. 38/2004
Art. 3 - Operazioni consentite. Inserimento dell'
articolo 47 bis nella l.r. 38/2004
Art. 4 - Disposizioni specifiche per piscine termali. Inserimento dell'
articolo 47 ter nella l.r. 38/2004
Art. 5 - Direttore sanitario. Inserimento dell'
articolo 47 quater nella l.r. 38/2004
Art. 6 - Procedure di autocontrollo. Inserimento dell'
articolo 47 quinquies nella l.r. 38/2004
Art. 7 - Attività non termali. Inserimento dell'
articolo 47 sexies nella l.r. 38/2004
Art. 8 - Attività soggette ad autorizzazione. Inserimento dell'
articolo 47 septies nella l.r. 38/2004
Art. 9 - Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione. Inserimento dell'
articolo 47 octies nella l.r. 38/2004
Art. 10 - Procedimento di rilascio dell'autorizzazione. Inserimento dell'
articolo 47 novies nella l.r. 38/2004
Art. 11 - Informatizzazione delle procedure. Inserimento dell'
articolo 47 decies nella l.r. 38/2004
Art. 12 - Cause di sospensione e cessazione dell'attività di utilizzazione di acqua termale. Inserimento dell'
articolo 47 undecies nella l.r. 38/2004
Art. 13 - Accreditamento istituzionale. Inserimento dell'
articolo 47 duodecies nella l.r. 38/2004
Art. 14 - Attribuzione dell'accreditamento istituzionale. Inserimento dell'
articolo 47 terdecies nella l.r. 38/2004
Art. 15 - Funzioni di vigilanza e controllo. Inserimento dell'
articolo 47 quaterdecies nella l.r. 38/2004
Art. 16 - Sanzioni amministrative relative all'utilizzazione di acqua termale. Inserimento dell'
articolo 47 quinquiesdecies nella l.r. 38/2004
Art. 17 - Norme di attuazione. Modifiche all'articolo 49 della l.r. 38/2004
Art. 18 - Disposizioni transitorie e finali
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.