Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015 , 39/2000 e 68/2011 .
Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima,
del 30 ottobre 2015
CAPO I - Disposizioni sul trasferimento di funzioni provinciali. Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014)
CAPO II - Funzioni di coordinamento della lotta attiva agli incendi boschivi. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana)
CAPO III - Correzione errori materiali. Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali)
CAPO IV - Approvazione del contenuto degli accordi e disposizioni finali e finanziarie
Allegato A - Leggi regionali che disciplinano le funzioni oggetto di trasferimento alla Regione ai sensi dell'articolo 2.
Allegato B - Leggi regionali che disciplinano le funzioni oggetto di trasferimento ai Comuni e alla Città metropolitana ai sensi degli articoli 4 e 5.
Allegato C - Inserimento dell'allegato D bis alla l.r.22/2015. Unioni di comuni cui sono trasferite le funzioni di forestazione esercitate dalle Province.
Allegato D - Elenchi del personale degli accordi e costi di cui all'articolo 17.
Allegato D bis - Costi del personale trasferito alla Regione dalle unioni di comuni – anno 2014.
La tabella “Costi del personale – anno 2014” dell'allegato D della l.r. 70/2015 è stata prima sostituita dalla tabella dell'allegato B della l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 11, poi sostituita dall'allegato A della l.r. 6 ottobre 2016,n. 70 , art. 23, di nuovo sostituita dall'allegato L della l.r. 3 aprile 2017, n. 16 , art. 10.
Allegato D bis “Costi del personale trasferito alla regione dalle unioni di comuni – anno 2014” inserito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 11. La tabella del suddetto allegato è stata sostituita dall'allegato B della l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 23, ed ora così sostituita dall'allegato M della l.r. 3 aprile 2017, n. 16 , art. 10.
Tabella 3 prima sostituita dall'Allegato A della deliberazione Giunta regionale n. 1194 del 30 ottobre 2017, poi revocata con deliberazione n. 1460 del 19 dicembre 2017.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.