Legge regionale 6 ottobre 2010, n. 50
Disciplina dell’attività di cattura di uccelli da richiamo appartenenti alle specie cacciabili per l’anno 2010 ai sensi dell’articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dell’articolo 34 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).
Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, dell' 11 ottobre 2010
INDICE
PREAMBOLO
Art. 1- Finalità
Art. 2- Cattura di uccelli appartenenti alle specie cacciabili ai fini di richiamo
Art. 3- Vigilanza e controllo
Art. 4- Entrata in vigore
Allegato A - Impianti di cattura e contingente massimo degli uccelli da catturare a scopo di richiamo suddiviso per specie, per impianto e per provincia, nella stagione 2010
Note del Redattore:
La Corte Costituzionale con sentenza n. 190 del 15 giugno 2011 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della l.r. 6 ottobre 2010, n. 50.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.