Menù di navigazione

Legge regionale 25 giugno 2002, n. 22

Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima del 3 luglio 2002

INDICE

espandere cartella Titolo I- DISPOSIZIONI GENERALI
espandere cartella Titolo II- INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
espandere cartella Titolo III- SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONEE COMUNICAZIONE DEGLI ENTI LOCALI
espandere cartella Titolo IV- DISCIPLINA DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
espandere cartella Titolo V- INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA DELL'INFORMAZIONE LOCALE
espandere cartella Titolo VI- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 27 dicembre 2007, n. 69 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 73.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero così sostituito con l.r. 2 aprile 2009, n. 16 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2010, n. 64 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 11 maggio 2011, n. 19 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il comma 3 dell’ articolo 6 della legge regionale 64/2010 prevede che la riduzione dei componenti, da sette a cinque, decorra dal primo rinnovo del CORECOM Toscana successivo alla data di entrata in vigore della legge di modifica.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 5 ottobre 2011, n. 48 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 4 luglio 2013, n. 34 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 4 luglio 2013, n. 34 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero abrogato con l.r. 4 luglio 2013, n. 34 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero aggiunto con l.r.9 agosto 2013, n. 47 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 8 marzo 2017, n. 10 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 11 ottobre 2022, n. 34, art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 11 ottobre 2022, n. 34, art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 11 ottobre 2022, n. 34, art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.