Regolamento 2 aprile 2025, n. 21/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 27 aprile 2023, n. 20 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale in Toscana. Modifiche alla l.r. 30/2003 )
Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 16 aprile 2025
INDICE
PREAMBOLO
Art. 1 - Requisiti e modalità per lo svolgimento delle attività di inserimento socio-lavorativo dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 3, lettera a) della l.r. 20/2023 (articolo 3, comma 10 l.r. 20/2023)
Art. 2 - Requisiti e modalità per lo svolgimento delle prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali (articolo 3, comma 10 l.r. 20/2023)
Art. 3 - Requisiti e modalità per lo svolgimento delle prestazioni e dei servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative (articolo 3, comma 10 l.r. 20/2023)
Art. 4 - Requisiti e modalità per lo svolgimento di progetti finalizzati all’educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio (articolo 3, comma 10 l.r. 20/2023)
Art. 5 - Attività di agricoltura sociale a carattere stagionale (articolo 3, comma 9 l.r. 20/2023)
Art. 6 - Presentazione della DUA e della SCIA (articolo 7, comma 1, lettere b) e c) l.r. 20/2023)
Art. 7 - Competenze professionali degli op
eratori di agricoltura sociale alternative al possesso del titolo di formazione (articolo 3, comma 10 l.r. 20/2023)
Art. 8 - Modalità per l’iscrizione nell’elenco regionale degli operatori di agricoltura sociale e per i successivi controlli (articolo 3, comma 10 l.r. 20/2023)
Art. 9 - Somministrazione pasti alimenti e bevande e limiti per l’idoneità della cucina (articolo 4, comma 2 l.r. 20/2023)
Art. 10 - Modalità di esercizio contestuale delle attività di ag
ricoltura sociale e delle altre attività agricole (articolo 5, comma 7 l.r. 20/2023)
Art. 11 - Utilizzo del contrassegno degli operatori dell’agricoltura sociale (articolo 7, comma 1, lettera f) l.r.20/2023)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

