Regolamento 9 luglio 2009, n. 36/R
Regolamento di attuazione dell’articolo 117, commi 1 e 2 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio). Disciplina sulle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico. (1) (5)
Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima, del 17 luglio 2009
INDICE
PREAMBOLO
Art.1 - Oggetto
Art.2 - Richiesta di autorizzazione per gli interventi da realizzare nelle zone ad alta sismicità
Art.3 - Documenti da allegare alla richiesta di autorizzazione. Modalità di redazione e modalità di presentazione dei progetti relativi agli interventi da realizzare nelle zone ad alta sismicità
Art.4 - Preavviso scritto con contestuale deposito del progetto per le opere da realizzare nelle zone a bassa sismicità
Art.5 - Modalità di verifica del preavviso relativo a progetti aventi ad oggetto interventi da realizzare nelle zone a bassa sismicità
Art.6 - Tipologia delle indagini geologiche, geofisiche e geotecniche da allegare al permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività
Art.7 - Classi di indagine geologiche, geofisiche e geotecniche
Art.8 - Attività di vigilanza e verifica con riferimento agli interventi da realizzare nelle zone ad alta sismicità
Art.9 - Attività di vigilanza e verifica con riferimento agli interventi da realizzare nelle zone a bassa sismicità
Art.10 - Varianti sostanziali
Art.11 - Varianti non sostanziali
Art. 12 - Opere di trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumità
Art. 13 - Edifici strategici e rilevanti situati in zona a bassa sismicità assoggettati a verifica obbligatoria
Art.14 - Moduli esemplificativi
Art.15 - Norma transitoria. Modalità di presentazione su supporto cartaceo ed in via telematica della richiesta di autorizzazione o del preavviso scritto
Art.16 - Norma finale
Art.17 - Entrata in vigore
Allegato A - Elenco degli edifici strategici e rilevanti situati in zona a bassa sismicità da assoggettare alla verifica obbligatoria ai sensi dell’articolo 105 ter, comma 4, l.r. 1/2005.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.