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Legge regionale 26 ottobre 2016, n. 72

Disposizioni per il potenziamento dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 23/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima, del 26 ottobre 2016

INDICE

PREAMBOLO

Art. 1 - Oggetto della legge Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 23/2012
Art. 2 - Funzioni istituzionali dell’Autorità. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 23/2012
Art. 3 - Composizione del comitato portuale. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 23/2012
Art. 4 - Funzioni dei comitati portuali. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 23/2012
Art. 5 - Segretario generale dell’Autorità. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 23/2012
Art. 6 - Funzioni del segretario generale. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 23/2012
Art. 7 - Direttive regionali Modifiche all'articolo 13 della l.r. 23/2012
Art. 8 - Finanziamento dell’Autorità. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 23/2012
Art. 9 - Dotazione organica. Modifiche all'articolo 19 della l.r. 23/2012
Art. 10 - Piano della qualità della prestazione organizzativa. Inserimento dell’articolo 20 bis nella l.r. 23/2012.
Art. 11 - Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 23/2012
Art. 12 - Decorrenza dell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 1, commi 3 e 4, della l.r. 23/2012. Inserimento dell’articolo 21 bis nella l.r. 23/2012

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 1 del 12 gennaio 2018 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge della Regione Toscana 18 ottobre 2016, n. 72 (Disposizioni per il potenziamento dell'Autorità Portuale Regionale. Modifiche alla l.r. 23/2012).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.