Legge regionale 25 luglio 2006, n. 35
Istituzione del servizio civile regionale (57)
Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 3 agosto 2006
INDICE
Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Finalità
Art. 3 - Settori di impiego
Art. 4 - Funzioni della Regione
Art. 5 - Albo degli enti di servizio civile regionale
Art. 6 - Soggetti ammessi al servizio civile
Art. 7 - Progetti
Art. 7 bis - Servizio civile all’estero
Art. 7 ter - Progetti di interesse regionale
Art. 7 quater- Servizio civile presso l’amministrazione regionale
Art. 8 - Ammissione dei soggetti al servizio civile
Art. 9 - Durata e orario di svolgimento del servizio
Art. 10 - Compensi e benefici
Art. 11 - Doveri e incompatibilità
Art. 12 - Strumenti di valorizzazione dell'attività di servizio civile
Art. 13 - Sistema informativo
Art. 14 - Attività di promozione e informazione
Art. 15 - Attività di formazione e preparazione dei giovani
Art. 16 - Programmazione del servizio civile regionale
Art. 17 - Consulta regionale del servizio civile
Art. 18 - Fondo regionale per il servizio civile
Art. 19 - Regolamento di attuazione
Art. 20 - Attuazione del servizio civile universale
Art. 20 bis- Servizio civile regionale finanziato con fondi europei
Art. 21 - Decorrenza e abrogazioni
Art. 22- Disposizioni transitorie
Art. 23 - Norma finanziaria
Note del Redattore:
Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 82. Poi l'articolo è abrogato con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 17.
Lettera prima sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 3, ed ora così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51 , art. 53.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.