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Legge regionale 1 febbraio 2005, n. 20

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di occupazione e mercato del lavoro.(1)

La Corte costituzionale con sentenza n. 406 del 7 dicembre 2006, ha dichiarato infondate le questioni sollevate in merito all'articolo 2, lettera a) e d ), all'articolo 3, all'articolo 5, commi 1 e 2, all'articolo 11, lettera h).

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima del 7 febbraio 2005

INDICE

Art. 1- Modifiche all'art. 1 comma 4 della l.r. 32/2002
Art. 2- Inserimento dell’articolo 18 bis nella l.r. 32/2002
Art. 3- Inserimento dell’articolo 18 ter nella l.r. 32/2002
Art. 4- Modifiche all’articolo 20 della l.r. 32/2002
Art. 5- Inserimento dell’articolo 20 bis nella l.r. 32/2002
Art. 6- Inserimento dell’articolo 20 ter nella l.r. 32/2002
Art. 7- Modifiche all’articolo 21 della l.r. 32/2002
Art. 8- Inserimento dell’articolo 21 bis nella l.r. 32/2002
Art. 9- Modifiche all’articolo 22 della l.r. 32/2002
Art. 10- Modifiche all’articolo 28 della l.r. 32/2002
Art. 11- Modifiche all’articolo 32 della l.r. 32/2002

Note del Redattore:

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 406 del 7 dicembre 2006 , ha dichiarato infondate le questioni sollevate in merito all'articolo 2, lettera a) e d ), all'articolo 3, all'articolo 5, commi 1 e 2, all'articolo 11, lettera h).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.