Legge regionale 31 maggio 2004, n. 28
Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing.
Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima del 7 giugno 2004
INDICE
Art. 1 - Oggetto e definizioni
Art. 2 - Divieti
Art. 3 - Attrezzature e modalità di svolgimento delle attività di estetica
Art. 4 - Attività di tatuaggio e piercing
Art. 5 - Funzioni della Regione. Regolamento regionale
Art. 6 - Funzioni dei comuni. Regolamenti comunali
Art. 7- Segnalazione certificata di inizio attività
Art. 8 - Esercizio delle attività
Art. 9 - Piercing del padiglione auricolare
Art. 10 - Percorsi e requisiti formativi
Art. 11 - Vigilanza e controllo
Art. 12 - Sanzioni
Art. 13 - Norme transitorie e finali
Art. 14 - Abrogazioni
Art. 15 - Applicabilità delle norme
Art. 16 - Clausola valutativa
Art. 16 bis - Adeguamento del regolamento regionale
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 21 , e poi così sostituito con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 4.
Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 e con l.r. 7 dicembre 2007, n. 63 , e poi così sostituito con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 9.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.