Legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1
Aiuti per lo svolgimento di attività di miglioramento genetico delle specie animali di interesse zootecnico.
Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 21 gennaio 1998
INDICE
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Attività di tenuta dei libri genealogici
Art. 3 - Esecuzione dei controlli della produttività animale
Art. 4 - Attività regionale per la sperimentazione dell’inseminazione strumentale nella specie ovina
Art. 5 - Diffusione di tecniche e metodi innovativi in materia di riproduzione animale
Art. 6 - Valutazione genetica arieti di razze da latte
Art. 6 bis - Valutazione genetica dei riproduttori equini di razze di interesse agricolo ed agrituristico.
Art. 6 ter - Selezione dei riproduttori, produzione e raccolta di materiale seminale e di embrioni
Art. 7 - Manifestazioni zootecniche
Art. 7 bis - Acquisto di riproduttori selezionati
Art. 8 - Informazione sull’attività di riproduzione animale
Art. 9 - Competenze del Consiglio regionale
Art. 10 - Competenze della Giunta regionale
Art. 11 - Competenze delle Province
Art. 12 - Altri soggetti
Art. 13 – - Finanziamento
Art. 14 - Norma transitoria
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 3 agosto 2000, n. 64 , art. 3; poi ancora sostituito con l.r. 10 luglio 2003, n. 36 , art. 4. Infine l'articolo è abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 21.
Comma prima aggiunto con l.r. 24 aprile 2001, n. 20 , art. 2; poi comma soppresso con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 19.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.