Menù di navigazione

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 204 del 2025 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’intera legge in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera l) e lettera m) e terzo comma della Costituzione. Inoltre ha dichiarato la non fondatezza o l’illegittimità costituzionale di alcuni articoli o disposizioni di essi. Si veda le note ai singoli articoli.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 204 del 2025 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’articolo 1 in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera l) e terzo comma della Costituzione

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 204 del 2025 si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 204 del 2025 si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 1 limitatamente alle parole “, o un suo delegato,” (che sono le parole da mettere tra le parentesi graffe).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 204 del 2025 si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dei commi 1 e 5 del presente articolo.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 204 del 2025 si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale del comma 6 del presente articolo.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 204 del 2025 si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dei commi 1 e 3 del presente articolo.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 204 del 2025 si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale del secondo periodo del comma.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 204 del 2025 si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale del primo periodo del comma.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 204 del 2025 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’articolo 7, comma 2 secondo periodo in riferimento all’Sito esternoarticolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 204 del 2025 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sul presente articolo in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera l) e lettera m).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 204 del 2025 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sul presente articolo in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera l) e lettera m). La Corte costituzionale ha altresì dichiarato l’illegittimità costituzionale per altri profili su singole disposizioni del presente articolo.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.