Legge regionale 14 marzo 2025, n. 16
Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, del 17 marzo 2025
La Corte costituzionale con
sentenza n. 204 del 2025 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’intera legge in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera l) e lettera m) e terzo comma della Costituzione. Inoltre ha dichiarato la non fondatezza o l’illegittimità costituzionale di alcuni articoli o disposizioni di essi. Si veda le note ai singoli articoli.
La Corte costituzionale con
sentenza n. 204 del 2025 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’articolo 1 in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera l) e terzo comma della Costituzione
La Corte costituzionale con
sentenza n. 204 del 2025 si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo.
La Corte costituzionale con
sentenza n. 204 del 2025 si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 1 limitatamente alle parole “, o un suo delegato,” (che sono le parole da mettere tra le parentesi graffe).
La Corte costituzionale con
sentenza n. 204 del 2025 si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dei commi 1 e 5 del presente articolo.
La Corte costituzionale con
sentenza n. 204 del 2025 si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale del comma 6 del presente articolo.
La Corte costituzionale con
sentenza n. 204 del 2025 si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dei commi 1 e 3 del presente articolo.
La Corte costituzionale con
sentenza n. 204 del 2025 si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale del secondo periodo del comma.
La Corte costituzionale con
sentenza n. 204 del 2025 si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale del primo periodo del comma.
La Corte costituzionale con
sentenza n. 204 del 2025 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’articolo 7, comma 2 secondo periodo in riferimento all’
articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione .
La Corte costituzionale con
sentenza n. 204 del 2025 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sul presente articolo in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera l) e lettera m).
La Corte costituzionale con
sentenza n. 204 del 2025 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sul presente articolo in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera l) e lettera m). La Corte costituzionale ha altresì dichiarato l’illegittimità costituzionale per altri profili su singole disposizioni del presente articolo.



