Menù di navigazione

Regolamento 12 maggio 2025, n. 25/R

Regolamento in attuazione dell’articolo 27 della legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11 avente ad oggetto le “Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015 ” relativo ad Uniformi, veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento.

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 14 maggio 2025



Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA
EMANA

il seguente regolamento


PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoart. 117 comma 2 della Costituzione ;


Visto l’Sito esternoart. 117 comma 6 della Costituzione ;


Visto l’art. 42 comma 2 dello Statuto;


Visti altresì l’art. 63 comma 2 dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale);


Vista la legge regionale 19 febbrio 2020, n. 11 (Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015 .);


Visto l’articolo 27 della legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11 che rinvia ad apposito regolamento per quanto riguarda la disciplina relativa ad uniformi, veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento della polizia locale;


Visto il verbale del 12/03/2024 della Conferenza tecnica regionale che svolge funzioni di consulenza su questioni tecniche e per la predisposizione dei regolamenti di cui agli articoli 27 e 35, l.r. 11/2020 ;


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 13/02/2025;


Vista l’intesa raggiunta al tavolo di concertazione istituzionale con Anci e Upi in data 27/02/2025;


Sentite le rappresentanze sindacali dei lavoratori ai sensi dell’art. 51 1 comma della L.r. 11/2020 , convocati in 03/03/2025;


Vista la preliminare delibera della Giunta regionale n. 291 del 10-03-2025 con la quale è stato approvato lo schema del regolamento ai fini dell’acquisizione del parere del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 42, comma 2, dello Statuto e del CAL;


Sentita la Commissione regionale per le pari opportunità ai sensi dell’art. 51 1 comma della L.r. 11/2020 ;


Visto il parere favorevole all’unanimità, espresso dal Consiglio delle autonomie locali (CAL) nella seduta del del 4 aprile 2025;


Visto il parere favorevole della Prima Commissione consiliare “Affari istituzionali, programmazione, bilancio”, espresso nella seduta del 15.04.2025, contenente la proposta alla Giunta di introdurre una norma in cui si regolamenta le modalità dell’entrata in vigore, tenuto conto delle necessarie disposizioni transitorie di adeguamento degli Enti locali, al fine di superare la osservazione di legittimità oltre rivedere le parti oggetto di probabili refusi;


Ritenuto di aderire alla proposta della Prima Commissione consiliare “Affari istituzionali,

programmazione, bilancio”;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 5 maggio 2025, n. 541;


considerato quanto segue:


1. la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 27 della legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11 (Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015 .) che prevede un regolamento regionale per la disciplina di “Uniformi, veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento”;


2. la necessità di procedere ad integrale revisione della normativa regionale relativa ad uniformi, veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento che costituiscono dotazione della polizia locale, così indicata all’art. 1, comma1, lett. b della legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11 ;


3. l’opportunità di garantire su tutto il territorio regionale l’uniformità della disciplina degli

elementi identificativi e delle principali dotazioni della polizia locale;


4. l’opportunità di uniformare, in primo luogo, il simbolo e il logotipo utilizzato dalla polizia locale toscana, anche per quanto riguarda il carattere ed il colore del medesimo;


5. la necessità di elencare e descrivere in maniera dettagliata gli indumenti costituenti le varie tipologie di uniformi;


6. l’esigenza di individuare i segni distintivi del grado apposti sull’uniforme ed assegnati all’operatore in ragione della categoria di appartenenza;


7. l’opportunità di promuovere l’omogeneità delle strutture di polizia locale toscane anche attraverso l’individuazione e la descrizione delle caratteristiche fondamentali, in particolare il colore di base ed il colore delle bande sulla carrozzeria, dell’allestimento dei veicoli, compreso il posizionamento di scritte, contrassegni ed accessori;


8. l’obbligo di individuare i “presidi tattici difensivi”, ovvero strumenti di autotutela che possono costituire la dotazione dell’operatore;


9. l’esigenza altresì che il concreto impiego degli strumenti di autotutela venga preceduto da un apposito modulo finalizzato all’addestramento;


10. l’opportunità di uniformare anche i contenuti ed i colori della tessera di riconoscimento, documento del quale è dotato ogni operatore della polizia locale;


Si approva il presente regolamento:

CAPO I
Dispos izioni generali
Articolo 1
Ambito di applicazione (art. 27 l.r. 11/2020 )
1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11 (Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015 .), disciplina, per le strutture ed i corpi di Polizia Locale, così indicati all’art. 1, comma1, lett. b della stessa legge regionale, appartenenti ai Comuni, Unioni di Comuni, Province e Città Metropolitana, secondo principi di uniformità:
a) le caratteristiche delle uniformi sulla base delle diverse circostanze e specialità di impiego;
b) gli elementi identificativi dell’operatore, dell’ente di appartenenza e della Regione Toscana;
c) i distintivi di grado, attribuiti in relazione al profilo ed alle funzioni conferite all’interno della struttura di polizia locale;
d) le categorie e le caratteristiche generali degli eventuali contrassegni di specialità o incarico, anzianità ed onorificenza, apponibili sulla uniforme;
e) Simbolo e Logotipo della Polizia Locale, le caratteristiche dei contrassegni e degli accessori nonché il colore dei veicoli o dei mezzi operativi in dotazione agli organi di polizia locale;
f) le caratteristiche dei presidi difensivi di cui all’articolo 20 della l.r. 11/2020 e relative modalità di impiego;
g) le caratteristiche delle tessere di riconoscimento fornite da ciascun ente agli operatori di polizia locale;
Articolo 2
Simbolo, logotipo e carattere (art. 27 l.r. 11/2020 )
1. Il simbolo della Polizia Locale, riprodotto nell’allegato A al presente regolamento, è il Pegaso in argento nella forma adottata come stemma della Regione Toscana con la legge regionale 21 luglio 2015, n. 59 (Disciplina dello stemma, del gonfalone, del sigillo e della fascia della Regione Toscana). Le dimensioni del simbolo sono proporzionate alla collocazione.
2. In alternativa a quanto previsto al comma 1 l’ente può deliberare l’applicazione del proprio stemma, unitamente al simbolo del Pegaso nel berretto maschile, nel copricapo femminile, nello zuccotto e nel casco con l’indicazione della scritta di cui al comma 2, ove prevista.
3. Il logotipo consiste nella scritta “POLIZIA LOCALE”, riprodotto nell’allegato A al presente regolamento e con il carattere ivi riportato, in colore bianco su fondo rosso, con lettere in positivo. E’ utilizzato nella versione su una sola riga oppure su due righe.
4. Le scritte sugli indumenti componenti l’uniforme, sui veicoli, sulle tessere di riconoscimento e su ogni altro oggetto adottano il carattere, riportato nell’allegato A. Le dimensioni del carattere, ove non indicate negli allegati al presente regolamento, sono proporzionate alle dimensioni del supporto.
CAPO II
Uniforme degli appartenenti alla Polizia Locale
Articolo 3
Tipologie di uniforme (art. 27 lett. a l.r. 11/2020 )
1. L’uniforme degli appartenenti alla Polizia Locale si distingue in:
a) uniforme ordinaria;
b) uniforme operativa;
c) uniforme tecnica;
d) unifome servizio motomontato;
e) uniforme servizio ciclomontato;
f) uniforme per servizio a cavallo;
g) uniforme servizio marittimo;
h) uniforme servizio di rappresentanza;
i) uniforme servizio di rappresentanza dirigenti e appartenenti all’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione;
l) uniforme di gala per dirigenti e appartenenti all’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione;
m) servizio abiti civili;
n) indumenti ad alta visibilità.
2. Le dotazioni e le modalità di uso del vestiario descritte dalle lettere da b) a n) del comma 1 possono essere oggetto di accordi in sede locale.
Articolo 4
Indumenti costituenti l'uniforme (art. 27 lett. a l.r. 11/2020 )
1. L’uniforme degli appartenenti alle strutture ed ai corpi di polizia locale e le caratteristiche tecniche degli indumenti sono costituite dagli indumenti elencati nell’allegato B al presente regolamento.
Articolo 5
1. E’ vietato a coloro che esercitano attività di sorveglianza e vigilanza privata, ovvero convenzionata con enti pubblici, di utilizzare simboli ed uniformi che siano riconducibili a quelli disciplinati dal presente regolamento per la polizia locale della Regione.
Articolo 6
Segni distintivi del grado e accessori (art. 27 lett. c l.r. 11/2020 )
1. Sulle uniformi sono apposti i segni distintivi del grado, la placca di riconoscimento e gli accessori indicati all’allegato Cal presente regolamento a seconda della categoria di appartenenza dell’operatore.
Articolo 7
Omogeneità dell'uniforme (art. 27 lett. a l.r. 11/2020 )
1. Laddove l’elenco degli indumenti preveda un’alternativa, è assicurata l’omogeneità di quello concretamente utilizzato da tutti gli operatori durante il servizio.
CAPO III
Veicoli
Articolo 8
Caratteristiche dei veicoli (art. 27 lett. e l.r. 11/2020 )
1. Il colore di base dei veicoli in dotazione alla polizia locale è il bianco. Le bande sulla carrozzeria sono di colore rosso e giallo fluo per la Polizia Locale dei Comuni e delle Unioni dei Comuni; rosso, verde, giallo fluo per la polizia locale delle Province e della Città Metropolitana.
2. I contrassegni, gli accessori dei veicoli e la loro posizione sulla carrozzeria sono descritti nell’allegato D al presente regolamento.
Articolo 9
1. È vietato a chiunque non appartenga alle strutture di polizia locale della Regione di utilizzare un allestimento dei veicoli riconducibile a quelli disciplinati dal presente regolamento.
CAPO IV
Caratteristiche dei presidi difensivi
Articolo 10
Presidi difensivi (art. 20 e 27 lett. f l.r. 11/2020 )
1. Gli strumenti di autotutela dei quali possono essere dotati gli operatori di polizia locale sono:
a) distanziatore-mazzetta di segnalazione in materiale plastico, gomma o altro materiale sintetico, di peso inferiore a cinquecento grammi;
b) spray irritante, nelle versioni che non sono classificate come armi proprie dalle competenti autorità;
c) giubbetto corto antiproiettile;
d) manette o fascette in uso alle forze di polizia;
e) casco protettivo, di colore bianco con Pegaso;
f) gilet con airbag per servizio motomontato.
2. Gli strumenti di cui al comma 1 sono assegnati agli operatori con qualifica di agente od ufficiale di polizia giudiziaria e che svolgono funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza.
3. Le modalità di impiego e di uso degli strumenti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono oggetto di specifico addestramento nell’ambito delle attività formative obbligatorie della polizia locale.
CAPO V
Tessera di riconoscimento
Articolo 11
Caratteristiche della tessera di riconoscimento (art. 27 lett. g l.r. 11/2020 )
1. Le caratteristiche della tessera di riconoscimento della quale sono dotati gli operatori di polizia locale sono descritte nell’allegato C al presente regolamento.
CAPO VI
Disposizioni finali
Art. 12
Disposizioni finali transitorie
1. Gli Enti Locali si adeguano a quanto stabilito dal presente regolamento con i seguenti termini e modalità:
a) Allegato A “Simbolo, Carattere, Logotipo”: entro 3 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, fatte salve le forniture già effettuate ed in corso. Per quanto riguarda il “Simbolo, Carattere, Logotipo” previsti dagli Allegati B, C e D, si applicano rispettivamente i termini di 36 mesi, 6 mesi e 36 mesi indicati dalle lett. b), c), d);
b) Allegato B “Indumenti ed accessori costituenti l’uniforme”: entro 36 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, fatte salve le forniture già effettuate ed in corso e le dotazioni già assegnate che possono essere utilizzate fino allo stesso termine o quello precedente definito da ciascuna Amministrazione per ogni singolo capo;
c) Allegato C “Segni distintivi del grado e accessori”: entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento. Fino allo stesso termine possono essere utilizzati quelli già in uso.
d) Allegato D “Contrassegni e accessori sui veicoli”: entro 36 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, fatte salve le forniture già effettuate ed in corso dei mezzi e degli strumenti nonché l’utilizzo di mezzi e strumenti già in uso fino allo stesso termine o quello precedente definito da ciascuna Amministrazione;
2. In osservanza a quanto disposto dall’art. 51 co.4 della l.r. n. 11/2020 , il mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento è causa ostativa all’accesso ai finanziamenti previsti dal titolo II della stessa legge regionale relativi alle funzioni di polizia locale e agli interventi per la sicurezza urbana.
3. Il Settore competente della Giunta regionale, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento avvia un monitoraggio delle strutture e dei corpi di Polizia Locale entro il 31 dicembre di ogni anno.
4. In caso di mancata partecipazione degli Enti al monitoraggio si applica il comma 2.
Art. 13
Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURT.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Atto interamente ripubblicato a causa di imprecisioni negli allegati, vedi avviso di rettifica su Sito esternoB.U. 29 agosto 2025, n. 55, parte prima.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.