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Legge regionale 29 luglio 2024, n. 30

Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime. Modifiche alla l.r. 31/2016 .

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 7 agosto 2024





Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere n) e o), dello Statuto;


Vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno;


Vista la legge regionale 9 maggio 2016, n. 31 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime. Abrogazione dell’articolo 32 della l.r. 82/2015 );


Visto il parere favorevole all’unanimità espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 10 luglio 2024;


Visto il parere ex articolo 46 dello Statuto, favorevole con raccomandazioni, espresso dalla Prima Commissione consiliare nella seduta del 16 luglio 2024;


Considerato quanto segue:


1. È necessario adeguare e attualizzare la l.r. 31/2016 alle sopravvenienze normative e giurisprudenziali che, negli ultimi anni, hanno contribuito a delineare un nuovo assetto nella materia delle concessioni demaniali marittime;


2. La sentenza dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato 9 novembre 2021, n. 17, e la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 20 aprile 2023, resa nella causa C-348/22, hanno ribadito la piena applicabilità della direttiva 2006/123/CE alle concessioni demaniali marittime, che devono essere assegnate nel rispetto dei principi di libera concorrenza, imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e pubblicità;


3. Tali principi sono stati recepiti e sviluppati dal legislatore statale nell’Sito esternoarticolo 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), nel quale era stata prevista una delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, sulla base dei principi e criteri direttivi ivi contenuti;


4. I decreti legislativi previsti dall’Sito esternoarticolo 4 della l. 118/2022 non sono stati adottati e i termini per la loro adozione sono scaduti;


5. Considerato che il Consiglio di Stato, sezione VII, con le sentenze 20 maggio 2024, nn. 4479, 4480 e 4481, ha affermato: n. 4479 ai paragrafi 29, 30 e 31, n. 4480 ai paragrafi 60, 61 e 62, n. 4481 ai paragrafi 58, 59 e 60, che i principi e i criteri direttivi enunciati dalla Sito esternol. 118/2022 soccorrono certamente per una disciplina uniforme delle procedure selettive di affidamento delle concessioni, anche se non hanno trovato attuazione essendo la delega scaduta senza esercizio, in quanto tali principi e criteri direttivi entrano senz’altro a comporre il quadro dei riferimenti assiologici che permeano l’ordinamento vigente;


6. Rilevata la situazione di grande incertezza dovuta all’approssimarsi della scadenza dell’ulteriore proroga al 31 dicembre 2024 delle concessioni in essere, è necessario procedere con urgenza per fornire ai comuni indicazioni uniformi su tutto il territorio regionale per esperire le procedure comparative per l’affidamento delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative; a tal fine si interviene con norme di rango legislativo, in conformità ai principi stabiliti dal legislatore statale;


7. In particolare, nelle more di un intervento normativo statale, si prevede l’applicazione del principio che riconosce un equo indennizzo a favore del concessionario uscente a carico del concessionario subentrante, in conformità a quanto indicato nella Sito esternol. 118/2022 e a quanto già affermato dal Consiglio di Stato nella sopracitata sentenza 17/2021 ove si sancisce che “L’indizione di procedure competitive per l’assegnazione delle concessioni dovrà, pertanto, ove ne ricorrano i presupposti, essere supportata dal riconoscimento di un indennizzo a tutela degli eventuali investimenti effettuati dai concessionari uscenti, essendo tale meccanismo indispensabile per tutelare l’affidamento degli stessi.”;


8. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporne l’entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


Art. 1
Modifiche al preambolo della l.r. 31/2016
1. Dopo il numero 4 del preambolo della legge regionale 9 maggio 2016, n. 31 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime. Abrogazione dell’articolo 32 della l.r. 82/2015 ), è inserito il seguente:
4 bis. Dall’entrata in vigore della presente legge si sono sempre più consolidati, in via giurisprudenziale, i principi sulla cui base effettuare le procedure comparative per l’assegnazione delle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative, fino alla loro consacrazione in via legislativa avvenuta con l’Sito esternoarticolo 4 della legge 8 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), che, nel declinare i principi ed i criteri direttivi in base ai quali effettuare il riordino della disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, conferendo apposita delega al Governo che l’esecutivo non ha esercitato, ha stabilito, tra l’altro, che le procedure comparative debbano svolgersi nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità, nonché ha sancito il riconoscimento di un indennizzo al concessionario uscente posto a carico del concessionario subentrante; principio individuato dal Consiglio di Stato nella sentenza dell’adunanza plenaria 9 novembre 2021, n. 17, ove si afferma che “L’indizione di procedure competitive per l’assegnazione delle concessioni dovrà, pertanto, ove ne ricorrano i presupposti, essere supportata dal riconoscimento di un indennizzo a tutela degli eventuali investimenti effettuati dai concessionari uscenti, essendo tale meccanismo indispensabile per tutelare l’affidamento degli stessi;”.
”.
2. Dopo il numero 4 bis del preambolo della l.r. 31/2016 è inserito il seguente:
4 ter. Considerato inoltre che il Consiglio di Stato, sezione VII, con le sentenze 20 maggio 2024, nn. 4479, 4480 e 4481, ha affermato: n. 4479 ai paragrafi 29, 30 e 31, n. 4480 ai paragrafi 60, 61 e 62, n. 4481 ai paragrafi 58, 59 e 60, che i principi e i criteri direttivi enunciati dalla Sito esternol. 118/2022 soccorrono certamente per una disciplina uniforme delle procedure selettive di affidamento delle concessioni, anche se non hanno trovato attuazione essendo la delega scaduta senza esercizio, in quanto tali principi e criteri direttivi entrano senz’altro a comporre il quadro dei riferimenti assiologici che permeano l’ordinamento vigente;
”.
3. Dopo il numero 4 ter del preambolo della l.r. 31/2016 è inserito il seguente:
4 quater. Considerato pertanto che, in attesa del riordino della disciplina della materia da parte dello Stato, è opportuno intervenire, tenendo conto dei principi Sito esternodella l. 118/2022 , al fine di esercitare il coordinamento istituzionale degli enti locali per definire una disciplina uniforme su tutto il territorio regionale delle procedure selettive di affidamento delle concessioni, che i comuni devono effettuare nell’esercizio delle funzioni attribuite loro da parte della Regione;
”.
4. Dopo il numero 4 quater del preambolo della l.r. 31/2016 è inserito il seguente:
4 quinquies. Nelle more del riordino della disciplina statale in materia, si rende pertanto necessario definire i criteri per la determinazione dell’indennizzo e demandare alle linee guida adottate dalla Giunta regionale, che costituiscono direttive generali ai comuni per l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite, di stabilire le modalità con le quali determinarlo;
”.
Art. 2
Criteri e condizioni per il rilascio delle concessioni ultrasessennali. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 31/2016
1. Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 31/2016 , le parole: “
ed inferiore ai
” sono sostituite dalle seguenti: “
e fino a
”.
2. Alla fine dell’alinea del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 31/2016 sono aggiunte le seguenti parole: “
, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità
”.
3. Al comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 31/2016 , dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera:
b bis) fermo restando quanto stabilito alla lettera b), per la valutazione delle domande concorrenti, costituisce elemento di premialità l’essere micro, piccola o media impresa turistico-ricreativa operante in ambito demaniale marittimo;
”.
4. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 31/2016 , è aggiunto il seguente:
1 bis. Fino al riordino della disciplina statale in materia, le linee guida di cui all’articolo 3 definiscono, in applicazione dei principi enunciati nell’Sito esternoarticolo 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), le modalità per la determinazione dell’indennizzo da corrispondere al concessionario uscente da parte del concessionario subentrante, in ragione del valore aziendale dell’impresa, attestato da una perizia giurata di stima redatta da un professionista abilitato, a cura e spese del concessionario uscente, considerando sia il residuo ammortamento degli investimenti realizzati nel corso del rapporto concessorio, autorizzati ove necessario dall’ente concedente, sia il valore reddituale dell’impresa turistico-balneare, come definita dall’Sito esternoarticolo 11, comma 6, della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010).
”.
Art. 3
Linee guida. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 31/2016
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 31/2016 , le parole: “
, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
” sono soppresse.
2. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 31/2016 , dopo le parole: “
convertito dalla Sito esternol. 494/1993 ,
” sono aggiunte le seguenti: “
e per la determinazione dell’indennizzo, di cui all’articolo 2, comma 1 bis,
”.
Art. 4
Norma transitoria
1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva le modifiche alle linee guida di cui all’articolo 3 della l.r. 31/2016 per adeguarle alle disposizioni introdotte dalla presente legge.
Art. 5
Clausola di neutralità finanziaria
1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 6
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.