Legge regionale 28 maggio 2012, n. 23
Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, dell' 1 giugno 2012
INDICE
PREAMBOLO
CAPO X - Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente degli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla regione dal d.lgs 31 marzo 1998, n. 112)Lettera prima inserita con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 2; poi è abrogata con l.r. 13 novembre 2019, n. 65 , art. 7 .
Lettera aggiunta con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 4; poi è abrogata con l.r. 13 novembre 2019, n. 65 , art. 7 .
Lettera aggiunta con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 6; poi è abrogata con l.r. 13 novembre 2019, n. 65 , art. 7 .
La Corte costituzionale con
sentenza n. 1 del 12 gennaio 2018 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge della Regione Toscana 18 ottobre 2016, n. 72 (Disposizioni per il potenziamento dell'Autorità Portuale Regionale. Modifiche alla l.r. 23/2012 ).
Comma prima aggiunto con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 2 , poi abrogato con l.r. 13 novembre 2019, n. 65 , art. 7 .



