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Note del Redattore:

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“ La l.r. 30 ottobre 2010, n. 55 interviene sulla durata degli organi con il comma 1, lettera c) dell'articolo 1 che recita: …1. Restano in carica fino al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali di riordino del settore, e comunque non oltre il termine del 30 giugno 2011, gli organi dei seguenti enti e organismi regionali, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge: .........c) Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel settore agricolo forestale (ARSIA) di cui alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 2 (Nuova disciplina dell’organizzazione e del funzionamento dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel settore agricolo forestale “ARSIA”)”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.