Legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5
Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione.
Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 13 febbraio 2008
MULTIVIGENZA - ricostruzione storica dell’atto :
INDICE
Art. 1- Finalità e ambito di applicazione
Art. 2- Competenze del Consiglio e degli organi di governo
Art. 3- Procedura delle nomine e designazioni di competenza del Consiglio
Art. 4- Controllo preventivo del Consiglio
Art. 5 - Elenchi regionali degli incarichi
Art. 5 bis - Elenchi regionale dei revisori legali
Art. 6- Strutture tecniche di supporto
Art. 7 - Avviso per la presentazione delle candidature e proposte di nomina )
Art. 8- Documentazione per la proposta di nomina
Art. 9- Requisiti professionali
Art. 10- Cause di esclusione
Art. 10 bis- Causa di esclusione dalla nomina ad amministratore di società a partecipazione regionale
Art. 11- Incompatibilità
Art. 12- Conflitto di interesse
Art. 13 - Limitazioni per l’esercizio degli incarichi
Art. 14- Doveri inerenti il mandato
Art. 15- Decadenza e revoca
Art. 16- Sospensione dall’incarico
Art. 17- Sostituzione
Art. 18- Durata degli incarichi
Art.19 - Rappresentanza di genere
Art. 20- Norme transitorie
Art. 21- Rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione
Art. 22- Nomine e designazioni di rappresentanti degli enti locali
Art. 22 bis- Nomine e designazioni ai sensi dell’articolo 4 del d.l. 95/2012 convertito dalla l. 135/2012
Art. 23- Abrogazioni
Note del Redattore:
Lettera prima sostituita con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 5, poi sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 8 , ed ora così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 7.
Lettera prima sostituita con l.r. 6 novembre 2012, n. 61 , art. 15, ed ora abrogata con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 10 .
Comma prima sostituito con l.r. 3 ottobre 2016, n. 66 , art. 4, poi sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 8 , ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2021 n. 28, art. 6 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.