Legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63
Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale.
Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 12 dicembre 2005
MULTIVIGENZA - ricostruzione storica dell’atto :
| Testo storico | Testo coordinato con : | |
| legge regionale 63/2005 | ||
| legge regionale 57/2010 | ||
INDICE
Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Promozione e resistenza alle liti, rappresentanza in giudizio
Art. 3 - Attribuzioni dell'Avvocatura regionale
Art. 3 bis - Avvocato generale
Art. 4 - Compensi professionali
Art. 5 - Relazione al Consiglio regionale
Art. 6 - Abrogazioni
Note del Redattore:
Parole prima sostituite con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 22; poi così sostituite con l.r. 20 maggio 2026, n. 7, art. 13 .
Articolo prima inserito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 24; poi abrogato con l.r. 20 maggio 2026, n. 7, art. 17 .
Parole prima sostituite con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 25; poi così sostituite con l.r. 20 maggio 2026, n. 7, art. 15 .
Parole prima sostituite con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 26; poi così sostituite con l.r. 20 maggio 2026, n. 7, art. 16 .
Lettera prima aggiunta con l.r. 6 novembre 2024, n. 45, art. 1 ; poi abrogata con l.r. 6 giugno 2025, n. 28, art. 13 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



