Legge regionale 23 luglio 2009, n. 40
Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 29 luglio 2009
Articolo prima sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 49, ed ora così sostituito con l.r.30 maggio 2017, n. 25 , art. 6.
Articolo prima sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 29, ed ora così sostituito con l.r. 30 maggio 2017, n. 25 , art. 9.
Rubrica prima sostituita con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 40, ed ora così sostituita con l.r. 2 gennaio 2019, n. 1 , art. 1.
Articolo prima sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 41, ed ora così sostituito conl.r. 3 agosto 2016, n. 51 , art. 11.
Ai sensi dell'articolo 9 comma 2 della l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , sono fatti salvi gli effetti delle disposizioni degli articoli di cui al comma 1, relative all'inserimento, alla modifica, alla sostituzione, all'abrogazione e all'applicazione di norme regionali.
La Corte costituzionale con sentenza n. 141 del 2020 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell 'art. 1, comma 1 , della legge della Regione Toscana 16 aprile 2019 , n. 17 (Documento unico di regolarità contributiva. Modifiche alla l.r. 40/2009 ), articolo che modificava il comma 1 dell’articolo 49 bis della presente legge.