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Legge regionale 26 febbraio 2010, n. 24

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 5 marzo 2010


Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 85.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 86.

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Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 86.

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La presente legge sarà abrogata ai sensi dell'art. 13 della l.r. 27 aprile 2023, n. 20 , alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 7 della l.r. 27 aprile 2023, n. 20 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.