Legge regionale 22 novembre 2019, n. 69
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 25 novembre 2019
Parola così corretta con Avviso tecnico di errore materiale, pubblicato sul Bollettino ufficiale 12 febbraio 2020, n. 7.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, limitatamente ai commi 3 e 4 dell’art. 168 della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) come da esso riformulato.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente all’introduzione del comma 5 del nuovo art. 170 bis della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).
La Corte costituzionale, con sentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente all’introduzione dei commi 4 e comma 5 dell’art. 174 della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), come da esso riformulato.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo. Di seguito articolo abrogato con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 5 .