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Legge regionale 28 marzo 2000, n. 44

Applicazione delle sanzioni amministrative per la la violazione delle disposizioni di cui all’Sito esternoart. 2 della legge 30 aprile 1962 n. 283 "Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande".

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima del 7 aprile 2000


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.