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Legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42

Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all' articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n.72 (Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati). (17)

La presente legge è abrogata a decorrere dal 23 novembre 2021, vedi l.r. 22 luglio, n. 65, art. 21 e decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 561 del 26 ottobre 2021”.

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima del 18 dicembre 2002


Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 22 ottobre 2004, n. 57, art. 2 .

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 21, art. 17 .

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Note soppresse.

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La presente legge è abrogata a decorrere dal 23 novembre 2021, vedi l.r. 22 luglio, n. 65, art. 21 e decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 561 del 26 ottobre 2021”.

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La presente legge è abrogata a decorrere dal 23 novembre 2021, vedi l.r. 22 luglio 2020, n. 65, art. 21 e decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 561 del 26 ottobre 2021. Le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi sino alla data di insediamento della Consulta di cui all’articolo 6 della l.r. 22 luglio 2020, n. 65 , ai sensi degli articoli 20, comma 1 , e 21, comma 2 della l.r. 22 luglio 2020, n. 65 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.