Menù di navigazione

Regolamento 27 marzo 2024, n. 12/R

Modifiche al D.P.G.R. 4 agosto 2011, n. 38/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 “Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 ‘Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo’”).

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 3 aprile 2024




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma 6, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42, comma 2, dello Statuto;


Vista la legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 (Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 “Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo”);


Visto il d.p.g.r. 4 agosto 2011, n. 38/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 "Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 'Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo'");


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione, espresso nella seduta del 16 novembre 2023;


Visto il parere della struttura regionale competente di cui all’articolo 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 31 gennaio 2022, n.6;


Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento n. 1428 del 4 dicembre 2023;


Visto il parere della terza Commissione consiliare espresso nella seduta del 23 gennaio 2024;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 2024, n. 304;


Considerato quanto segue:


1. La tutela giuridica degli animali d’affezione ha progressivamente acquisito un rilievo sempre più importante sia nella legislazione statale e regionale sia nella giurisprudenza, sanzionando severamente gli atti di crudeltà perpetrati contro gli animali, oltre che i maltrattamenti e l’abbandono.


2. La custodia del cane alla catena, o con mezzi analoghi, si rivela essere, in linea generale, una misura inutilmente lesiva del benessere animale e contrastante con le caratteristiche etologiche del cane, necessitando quindi di essere circoscritta a fattispecie del tutto eccezionali.


3. Il lungo lasso di tempo decorso dall’approvazione del presente regolamento, inoltre, rende opportune alcune lievi modifiche dell’articolato, con finalità eminentemente manutentive.


4. Con riferimento alle osservazioni contenute nel citato parere della terza Commissione consiliare si ritiene:


a) di confermare la previsione del divieto dell’uso della catena all’interno del regolamento, in quanto il rinvio alla fonte secondaria è contenuto nell’articolo 5, comma 2, della l.r. 59/2009 , con un’indicazione di criteri al comma 1, lett. c) e d) dello stesso articolo, ritenuta più che sufficiente per il corretto esercizio della potestà regolamentare;


b) di conformarsi alle indicazioni del parere integrando le rubriche con l’indicazione della materia trattata;


Si approva il presente regolamento:


Art. 1
Modifica del preambolo del d.p.g.r. 38/R/2011 (Modalità di custodia)
1. Dopo il punto 8 del Considerato del decreto del Presidente della Giunta regionale 4 agosto 2011 n. 38/R/2011 è inserito il seguente punto:
8 bis. Per accrescere la tutela del benessere animale, si rende necessario introdurre il divieto di detenzione del cane alla catena, o con analoghi mezzi di contenimento, fatta eccezione per due fattispecie rigorosamente determinate.
”.
Art. 2
Modifica dell’art. 2 del d.p.g.r. 38/R/2011 (Divieto di detenzione alla catena)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. n.38/R/2011 è inserito il seguente comma:
1 bis. E’ vietata la custodia del cane alla catena, o con mezzi di contenimento similari, salve comprovate ragioni sanitarie o per urgenti misure di sicurezza.
”.
Art. 3
Modifica dell’art. 5 del d.p.g.r. 38/R/2011 (Modalità della detenzione negli esercizi commerciali, nei canili privati e nelle pensioni per animali)
1. Nel comma 2 dell’articolo 5 del d.p.g.r. 38/R/2011, dopo la parola “
referente
”, è aggiunta la parola “
sanitario
”.
Art. 4
Modifica dell’allegato A del d.p.g.r. 38/R/2011 (Specifiche tecniche relative alle modalità di custodia)
1. Nell’allegato A del d.p.g.r. 38/R/2011 il paragrafo che inizia con le parole “
La detenzione dei cani alla catena
” e termina con “
rotanti alle estremità
” è abrogato.
Art. 5
Modifica dell’allegato C del d.p.g.r. 38/R/2011 (Requisiti di accreditamento dei canili sanitari e dei canili rifugio)
1. Nell’allegato C, sezione prima, lettera d) del d.p.g.r. 38/R/2011 le parole “
da 3 a 5 cm
” sono eliminate.
2. Nell’allegato C, sezione seconda, paragrafo 1 del d.p.g.r. 38/R/2011, la lettera a) è abrogata.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.