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Regolamento 27 marzo 2024, n. 12/R

Modifiche al D.P.G.R. 4 agosto 2011, n. 38/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 “Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 ‘Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo’”).

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 3 aprile 2024

Art. 2
Modifica dell’art. 2 del d.p.g.r. 38/R/2011 (Divieto di detenzione alla catena)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. n.38/R/2011 è inserito il seguente comma:
1 bis. E’ vietata la custodia del cane alla catena, o con mezzi di contenimento similari, salve comprovate ragioni sanitarie o per urgenti misure di sicurezza.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.