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Regolamento 12 febbraio 2024, n. 5/R

Disposizioni in materia di procedure ed assetto organizzativo del servizio civile regionale. Modifiche al D.P.G.R. 10/R/2009 (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 “Istituzione del servizio civile regionale”).

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 16 febbraio 2024




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma 6, della Costituzione ;


Visto l'articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 25 luglio 2006, n.35 (Istituzione del servizio civile regionale) e in particolare l'articolo 19;


Visto il D.P.G.R. 20 marzo 2009, n. 10/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006, n.35 “Istituzione del servizio civile regionale”);


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 30/11/2023;


Visti i pareri delle competenti strutture di cui all’articolo 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale del 19 luglio 2016, n. 5;


Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale n. 1445 del 4 dicembre 2023 con la quale è stata approvata la proposta di regolamento recante (Modifiche al D.P.G.R. 20 marzo 2009, n. 10/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 'Istituzione del servizio civile regionale' ” in materia di procedure ed assetto organizzativo del servizio civile regionale), ai fini dell’acquisizione del parere ai sensi dell’articolo 42, comma 2, dello Statuto regionale;


Visto il parere favorevole della Prima Commissione consiliare, espresso nella seduta del 9 gennaio 2024, ai sensi dell'art. 42, comma 2, dello Statuto regionale;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 29 gennaio 2024, n. 79;


Considerato quanto segue:


1. il 20 marzo 2009 è stato approvato il D.P.G.R. 10/R, attuativo dell’articolo 19 della l.r. 35/2006 , inerente il servizio civile regionale;


2. la l.r. 35/2006 è stata modificata al fine di:


a) aggiornare alcuni riferimenti normativi ed i relativi istituti, a partire dal “servizio civile nazionale” che, ai sensi del Sito esternod.lgs. 40/2017 , è stato sostituito dal “servizio civile universale”;


b) semplificare alcune procedure, parallelamente a quanto accaduto per il servizio civile universale, individuando soluzioni alle criticità applicative riscontrate nella disciplina vigente, nell’ottica di una migliore gestione, ma anche di una maggior tutela dei giovani che fanno questa scelta, permettendo loro, a determinate condizioni, di ripetere tale esperienza fino a due volte e consentendo a chi ha già svolto il servizio civile nazionale o universale di svolgere il servizio civile regionale;


c) ribadire l’inammissibilità del contemporaneo svolgimento del servizio civile universale e del servizio civile regionale;


d) rafforzare il monitoraggio sull’attuazione dei progetti da parte degli enti, introducendo le sanzioni per l’inefficiente gestione del servizio civile e per le irregolarità nella realizzazione dei progetti, rinviando al regolamento attuativo la disciplina delle relative procedure;


e) armonizzare la disciplina dei bandi finanziati con fondi europei a quella dei bandi finanziati con risorse regionali, in un’ottica di semplificazione e di maggior chiarezza;


3. si rende, quindi, necessario procedere alla modifica del regolamento attuativo, approvato con D.P.G.R. 10/R/2009: l’intervento scaturisce da un lato dall'esigenza di adeguare il regolamento alle modifiche recentemente apportate alla l.r. 35/2006 , dall’altro dall’esigenza di introdurre una serie di migliorie al fine di risolvere specifiche problematiche verificatesi nel corso del primo decennio di applicazione di tale regolamento, anche alla luce delle nuove regole scaturenti dal finanziamento con fondi comunitari dei progetti, nonché allo scopo di una maggiore armonizzazione con il Servizio Civile Universale. Infine vi è la necessità di migliorare e potenziare il servizio civile con l'introduzione di maggiori strumenti di tutela e partecipazione per i giovani avviati al servizio.


Si approva il presente regolamento:


Art. 1
Oggetto. Modifiche all’articolo 1 del DPGR 10/R/2009 (articolo 19, l.r. 35/2006 )
1. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 1 del DPGR 10/R/2009 è inserita la seguente:
g bis) le procedure di applicazione delle sanzioni;
”.
Art. 2
Sistema informativo. Modifiche all’articolo 2 del DPGR 10/R/2009 (articolo 13, l.r. 35/2006 )
1. Al comma 2 dell'articolo 2 del DPGR 10/R/2009 le parole “
contiene i dati relativi agli enti di servizio civile, ai progetti ed ai giovani in servizio civile e consente di condividere, coordinare e controllare le informazioni con semplicità e facilità d’uso, utilizzando di regola procedure digitali conformi agli standard regionali in materia.
” sono sostituite dalle seguenti: “
nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, contiene i dati relativi agli enti di servizio civile, ai progetti ed ai giovani in servizio civile ed utilizza procedure digitali conformi agli standard regionali in materia.
”.
2. Il comma 3 dell'articolo 2 del DPGR 10/R/2009 è abrogato.
Art. 3
Domanda di iscrizione. Modifiche all’articolo 4 del DPGR 10/R/2009 (articoli 5, comma 2, e 19, comma 1, lettera a), l.r. 35/2006 )
1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 4 del DPGR 10/R/2009 le parole “
o partita iva;
” sono soppresse.
2. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 4 del DPGR 10/R/2009 le parole “
del nominativo
” sono sostituite dalle seguenti: “
dei nominativi
”.
3. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 4 del DPGR 10/R/2009 dopo le parole “
del responsabile per il servizio civile
” sono aggiunte le seguenti: “
e del coordinatore di progetti;
”.
4. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 4 del DPGR 10/R/2009 dopo le parole “
pagina web del proprio sito internet
” sono aggiunte le seguenti: “
unica per ciascun ente;
”.
5. Dopo la lettera d) del comma 2 dell’articolo 4 del DPGR 10/R/2009 è inserita la seguente:
d bis) l’indicazione del domicilio digitale dell’ente.
”.
6. Al comma 4 dell’articolo 4 del DPGR 10/R/2009 la parola “
trenta
” è sostituita dalla seguente: “
sessanta
”.
Art. 4
Procedura semplificata per l’iscrizione all’Albo. Abrogazione dell’articolo 5 del DPGR 10/R/2009 (art. 19, comma 1, lettera a), l.r. 35/2006 )
1. L’articolo 5 del DPGR 10/R/2009 è abrogato.
Art. 5
Domanda di selezione. Modifiche all’articolo 12 del DPGR 10/R/2009 (articoli 8 e 19, comma 1, lettera c), l.r. 35/2006 )
1. Alla lettera a bis) del comma 1 dell'articolo 12 del DPGR 10/R/2009 le parole “
per motivi di studio o lavoro propri o di almeno uno dei genitori
” sono sostituite dalle seguenti: “
in Toscana;
”.
2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 del DPGR 10/R/2009 dopo le parole “
servizio civile
” sono aggiunte le seguenti: “
regionale o di aver prestato per una volta servizio civile regionale in Toscana presso un altro ente, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, della l.r. 35/2006 ;
”.
3. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 12 del DPGR 10/R/2009 le parole “
di non avere avuto nell’ultimo anno e per almeno sei mesi
” sono sostituite dalle seguenti: “
di non avere prestato entro l’anno precedente alla data di uscita del bando, e per almeno sei mesi, anche non consecutivi, a qualunque titolo, presso l’ente a cui chiedono di prestare servizio, attività retribuita dallo stesso ente o da altri soggetti
”.
Art. 6
Avvio al servizio. Modifiche all’articolo 15 del DPGR 10/R/2009 (articolo 19, comma 1, lettera c), l.r. 35/2006 )
1. Il comma 2 dell'articolo 15 del DPGR 10/R/2009 è sostituito dal seguente:
2. Qualora il progetto preveda attività rischiose, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 7, comma 2, lettera c) della l.r. 35/2006 , all’avvio l’ente titolare del progetto è tenuto a verificare il possesso di specifici requisiti di idoneità da parte dei soggetti selezionati.
”.
2. Al comma 4 dell'articolo 15 del DPGR 10/R/2009 le parole “
possono attingere
” sono sostituite dalla seguente: “
attingono
”.
Art. 7
Articolazione dell’orario di servizio. Sostituzione dell’articolo 17 del DPGR 10/R/2009 (articoli 9, comma 2, e 19 ,comma 1, lettera m), l.r. 35/2006 )
1. L'articolo 17 del DPGR 10/R/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 17 - Articolazione dell’orario di servizio (articoli 9, comma 2, e 19 ,comma 1, lettera m), l.r. 35/2006 )
1. L’orario settimanale di cui all’articolo 9, comma 2, della l.r. 35/2006 può essere articolato su cinque o su sei giorni.
2. In relazione alle caratteristiche del progetto, l’orario può essere differenziato nel corso dell’anno, nel rispetto dell’articolazione oraria di cui al comma 1, per un periodo massimo di sei settimane e previa comunicazione al competente ufficio della Regione.
3. In relazione alle caratteristiche del progetto, il giovane può essere destinato a svolgere il servizio in una località diversa dalla sede di attuazione a lui assegnata per un periodo massimo di cinquanta o cinquantacinque giorni per i progetti articolati rispettivamente su cinque o su sei giorni di servizio, previa comunicazione al competente ufficio della Regione.
4. Nel periodo di svolgimento del progetto il giovane può usufruire di:
a) venti giorni, corrispondenti ai giorni di servizio indicati nel contratto, di permesso retribuito per esigenze personali, di cui almeno dieci in modo continuativo su richiesta del giovane;
b) dodici giorni di permesso retribuito per partecipare ad esami scolastici e universitari ed a concorsi pubblici;
c) due giorni di permesso retribuito per donazione sangue;
d) un giorno per convocazione a comparire davanti all’autorità giudiziaria;
e) fino a tre giorni per ogni evento luttuoso del coniuge e parenti entro il secondo grado e affini entro il primo grado;
f) fino a tre giorni al mese, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) in caso sia portatore di handicap o assista parenti o affini (entro il terzo grado) con handicap in situazione di gravità;
g) un numero di giorni pari alla durata dello svolgimento delle operazioni elettorali nel caso di nomina a Presidente di seggio, segretario, scrutatore o rappresentante di lista;
h) per l’esercizio del diritto di voto:
1) un giorno per i volontari residenti da cinquanta a cinquecento chilometri di distanza dal luogo di servizio;
2) due giorni per i volontari residenti oltre cinquecento chilometri dal luogo di svolgimento del servizio.
5. Nel computo dei permessi per le operazioni elettorali ed esercizio del diritto di voto, non sono compresi i giorni di riposo settimanale previsti dal progetto.
6. Le giornate in cui il giovane è stato impegnato per le operazioni elettorali e per l’esercizio del diritto di voto non danno diritto a recuperi.
7. La partecipazione del giovane eletto come membro della Consulta regionale del servizio civile alle sedute della stessa è considerata a tutti gli effetti come giornata di servizio.
8. Le assenze di cui al comma 4, lettere da b) a g), per gravidanza, per infortunio in servizio e per malattia devono essere giustificate da apposita certificazione.
9. Si procede alla riduzione dell’assegno, in proporzione ai giorni di assenza:
a) in caso di assenza ingiustificata fino a tre giorni anche non consecutivi;
b) in caso di assenza per malattia superiore a venti giorni e fino ad un massimo di quarantotto giorni anche non consecutivi.
10. Il giovane cessa dal servizio nel caso di assenze superiori a quelle indicate al comma 9.
”.
Art. 8
Trattamento economico. Modifiche all’articolo 18 del DPGR 10/R/2009 (articoli 10, comma 2, e 19, comma 1, lettera e), l.r. 35/2006 )
1. Al comma 1 dell'articolo 18 del DPGR 10/R/2009 le parole “
pari a 433,80
” sono sostituite dalle seguenti: “
pari a 507,30;
”.
Art. 9
Cessazione dal servizio. Modifiche all’articolo 19 del DPGR 10/R/2009 (articolo 13, l.r. 35/2006 )
1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 19 del DPGR 10/R/2009 le parole “
comma 6
” sono sostituite dalle seguenti: “
comma 10;
”.
2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 19 del DPGR 10/R/2009 è inserita la seguente:
c bis) svolgimento contemporaneo del servizio civile regionale e del servizio civile universale, nell’ipotesi di cui all’Sito esternoarticolo 11, comma 5, lettera a) della legge 35/2006 ;
”.
3. Dopo la lettera c bis) del comma 1 dell’articolo 19 del DPGR 10/R/2009 è inserita la seguente:
c ter) qualora si usufruisca del congedo di maternità, in un’unica soluzione o in più periodi anche non continuativi, per un periodo superiore ai sei mesi di congedo, in coerenza con la durata massima del servizio di cui all’articolo 9, comma 1, ed in conformità a quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 11, comma 5, lettera b) della legge 35/2006 .
”.
4. Dopo il comma 1 dell’articolo 19 del DPGR 10/R/2009 è inserito il seguente:
1 bis. Nel caso di cessazione dal servizio ai sensi del comma 1, lettera c ter), la giovane può presentare nuova domanda di servizio civile a condizione di possederne i requisiti.
”.
Art. 10
Sostituzione dei giovani. Modifiche all’articolo 20 del DPGR 10/R/2009 (articolo 19, comma 1, lettera f), l.r. 35/2006 )
1. Al comma 1 dell'articolo 20 del DPGR 10/R/2009 le parole “
possono sostituire
” sono sostituite dalla seguente: “
sostituiscono
”.
2. Al comma 2 dell'articolo 20 del DPGR 10/R/2009 le parole “
può utilizzare
” sono sostituite dalla seguente: “
utilizzano
”.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 20 del DPGR 10/R/2009 è inserito il seguente:
2 bis. Nei progetti finanziati con risorse comunitarie, la sostituzione dei giovani può essere effettuata fino alla specifica comunicazione inviata dal competente ufficio della Regione agli enti interessati.
”.
Art. 11
Preparazione,supporto e guida al servizio civile regionale. Sostituzione dell’articolo 21 del DPGR 10/R/2009 (articolo 19, comma 1, lettera d), l.r. 35/2006 )
1. L'articolo 21 del DPGR 10/R/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 21 - Preparazione,supporto e guida al servizio civile regionale (articolo 19, comma 1, lettera d), l.r. 35/2006 )
1. L’attività di preparazione, supporto e guida al servizio civile regionale è effettuata dagli enti entro i primi due mesi dall’inizio del servizio nei confronti dei soggetti ammessi e si articola in:
a) parte generale, di durata minima pari a trenta ore e massima pari a quarantacinque ore, volta ad approfondire aspetti relativi a educazione civica, protezione civile, legislazione e cultura del servizio civile universale e regionale;
b) parte specifica, di durata minima pari a venti ore e massima pari a quarantacinque ore, relativa alla tipologia ed all’attività specifica di impiego del giovane, con particolare riferimento all’organizzazione e missione dell’ente, alle normative sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ed al contenuto professionale del l’attività.
2. L’attività di preparazione supporto e guida al servizio civile regionale per i progetti di servizio civile all’estero è effettuata, sul territorio regionale o all’estero, dagli enti entro i primi due mesi dall’inizio del servizio nei confronti dei soggetti ammessi e si articola in:
a) parte generale, di durata minima pari a trenta ore e massima pari a quarantacinque ore, volta ad approfondire aspetti relativi ad educazione civica, protezione civile, legislazione e cultura del servizio civile universale e regionale;
b) parte specifica, di durata minima pari a settanta ore, relativa alla tipologia ed all’attività specifica d’impiego del giovane, con particolare riferimento all’organizzazione e missione dell’ente, alle normative sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle nozioni e tecniche di sicurezza e gestione
delle emergenze, al contenuto professionale dell’attività, al contesto socioculturale del paese in cui si va ad operare ed alle problematiche ed ai rischi ad esso connessi.
3. L’ente, durante tutti i mesi di servizio, può effettuare ulteriori ore di formazione aggiuntiva generale o specifica che non concorrono al raggiungimento del monte ore di cui ai commi 1 e 2, a condizione che tali ore siano indicate nel progetto.
4. L’attività di cui ai commi 1, 2 e 3 può essere svolta anche attraverso il sistema regionale di formazione a distanza per non oltre il 20 per cento delle ore totali.
5. La parte generale di cui ai commi 1, lettera a), 2, lettera a) e 3, nei casi di formazione svolta sul territorio regionale, può essere svolta anche da enti diversi dall’ente titolare del progetto purché effettuata nell’ambito provinciale della sede di attuazione del progetto.
6. L’attività di cui ai commi 1, 2 e 3 è considerata a tutti gli effetti orario di servizio.
”.
Art. 12
Procedimento sanzionatorio. Inserimento dell’articolo 22 bis nel DPGR 10/R/2009 (articolo 20 ter, l.r. 35/2006 )
1. Dopo l'articolo 22 del DPGR 10/R/2009 è inserito il seguente:
Art. 22 bis - Procedimento sanzionatorio (articolo 20 ter, l.r. 35/2006 )
1. L’ufficio regionale competente in materia di servizio civile avvia il procedimento sanzionatorio tramite contestazione scritta dell’addebito all’ente entro quindici giorni dal verificarsi dei fatti o dall’avvenuta conoscenza degli stessi.
2. Qualora la conoscenza dei fatti avvenga a seguito di un controllo o verifica effettuata dalla Regione, il termine per la contestazione decorre dalla data del relativo verbale.
3. La contestazione indica:
a) i fatti oggetto della contestazione e la sanzione che si ritiene di applicare;
b) il termine, non superiore a quindici giorni, entro cui l’ente, che deve essere sentito, ove lo richieda espressamente, può presentare le proprie controdeduzioni.
4. Il provvedimento sanzionatorio che conclude il procedimento, adottato entro trenta giorni successivi al termine di cui al comma 3, lettera b), indica:
a) i fatti che hanno dato luogo all’irrogazione della sanzione;
b) la procedura seguita nella fase della contestazione;
c) la motivazione che ha condotto all’individuazione della specifica sanzione.
5. Qualora le controdeduzioni, fornite dall’ente ai sensi del comma 3, lettera b), siano congrue, il procedimento sanzionatorio è archiviato.
”.
Art. 13
Ricollocazione dei giovani. Inserimento dell’articolo 22 ter nel DPGR 10/R/2009 (articolo 20 ter, comma 3, l.r. 35/2006 )
1. Dopo l'articolo 22 bis del DPGR 10/R/2009 è inserito il seguente:
Art. 22 ter - Ricollocazione dei giovani (articolo 20 ter, comma 3, l.r. 35/2006 )
1. Qualora il progetto sia soggetto alla revoca di cui all’articolo 20 ter, comma 2, lettera b), della l.r. 35/2006 , l’ufficio regionale competente ricolloca, ove possibile, i volontari per la restante durata del progetto, presso altri enti dello stesso territorio comunale o provinciale, o zone limitrofe, che abbiano progetti attivi inseriti nello stesso bando e posti disponibili, previo consenso del volontario e degli enti interessati.
”.
Art. 14
Monitoraggio e verifica dei progetti. Modifiche all’articolo 23 del DPGR 10/R/2009 (articoli 7, comma 4, 13,comma 1, e 19, comma 1, lettera g), l.r. 35/2006 )
1. Il comma 2 dell'articolo 23 del DPGR 10/R/2009 è sostituito dal seguente:
2. Qualora l’Ente non trasmetta la relazione entro il termine di cui al comma 1, il competente ufficio della Regione invia formale sollecito. Qualora non sia data alcuna risposta al sollecito, il medesimo ufficio, previo contraddittorio, dispone il divieto per l’ente di presentare progetti di servizio civile regionale o documenti operativi per un anno.
”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 23 del DPGR 10/R/2009 è inserito il seguente:
2 bis. Nel caso in cui siano riscontrate gravi inadempienze nell’attuazione del progetto, il competente ufficio della Regione, previo contraddittorio, dispone il divieto per l’ente di presentare progetti di servizio civile regionale o documenti operativi per due anni.
”.
3. Al comma 3 dell’articolo 23 del DPGR 10/R/2023 dopo le parole “
responsabile del progetto
” sono aggiunte le seguenti: “
, del coordinatore di progetti
.”.
Art. 15
Modalità di gestione. Modifiche all’articolo 26 del DPGR 10/R/2009 (articoli 18, comma 3, e 19, comma 1, lettera i), l.r. 35/2006 )
1. Al comma 2 dell'articolo 26 del DPGR 10/R/2009 le parole “
legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana) e dal decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 6 agosto 2001 n. 36 )
” sono sostituite dalle seguenti: “
legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. n. 20/2008 ) e dal decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 6 agosto 2001 n. 36 “Ordinamento contabile della Regione Toscana”)
.”.
Art. 16
Sostituzione dell'allegato A del DPGR 10/R/2009
1. L’allegato A del DPGR 10/R/2009 è sostituito dall’allegato A al presente regolamento.

Allegati:


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.