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Regolamento 12 febbraio 2024, n. 5/R

Disposizioni in materia di procedure ed assetto organizzativo del servizio civile regionale. Modifiche al D.P.G.R. 10/R/2009 (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 “Istituzione del servizio civile regionale”).

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 16 febbraio 2024

Art. 14
Monitoraggio e verifica dei progetti. Modifiche all’articolo 23 del DPGR 10/R/2009 (articoli 7, comma 4, 13,comma 1, e 19, comma 1, lettera g), l.r. 35/2006 )
1. Il comma 2 dell'articolo 23 del DPGR 10/R/2009 è sostituito dal seguente:
2. Qualora l’Ente non trasmetta la relazione entro il termine di cui al comma 1, il competente ufficio della Regione invia formale sollecito. Qualora non sia data alcuna risposta al sollecito, il medesimo ufficio, previo contraddittorio, dispone il divieto per l’ente di presentare progetti di servizio civile regionale o documenti operativi per un anno.
”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 23 del DPGR 10/R/2009 è inserito il seguente:
2 bis. Nel caso in cui siano riscontrate gravi inadempienze nell’attuazione del progetto, il competente ufficio della Regione, previo contraddittorio, dispone il divieto per l’ente di presentare progetti di servizio civile regionale o documenti operativi per due anni.
”.
3. Al comma 3 dell’articolo 23 del DPGR 10/R/2023 dopo le parole “
responsabile del progetto
” sono aggiunte le seguenti: “
, del coordinatore di progetti
.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.