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Regolamento 12 febbraio 2024, n. 5/R

Disposizioni in materia di procedure ed assetto organizzativo del servizio civile regionale. Modifiche al D.P.G.R. 10/R/2009 (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 “Istituzione del servizio civile regionale”).

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 16 febbraio 2024

Art. 13
Ricollocazione dei giovani. Inserimento dell’articolo 22 ter nel DPGR 10/R/2009 (articolo 20 ter, comma 3, l.r. 35/2006 )
1. Dopo l'articolo 22 bis del DPGR 10/R/2009 è inserito il seguente:
Art. 22 ter - Ricollocazione dei giovani (articolo 20 ter, comma 3, l.r. 35/2006 )
1. Qualora il progetto sia soggetto alla revoca di cui all’articolo 20 ter, comma 2, lettera b), della l.r. 35/2006 , l’ufficio regionale competente ricolloca, ove possibile, i volontari per la restante durata del progetto, presso altri enti dello stesso territorio comunale o provinciale, o zone limitrofe, che abbiano progetti attivi inseriti nello stesso bando e posti disponibili, previo consenso del volontario e degli enti interessati.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.