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Regolamento 12 febbraio 2024, n. 5/R

Disposizioni in materia di procedure ed assetto organizzativo del servizio civile regionale. Modifiche al D.P.G.R. 10/R/2009 (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 “Istituzione del servizio civile regionale”).

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 16 febbraio 2024

Art. 11
Preparazione,supporto e guida al servizio civile regionale. Sostituzione dell’articolo 21 del DPGR 10/R/2009 (articolo 19, comma 1, lettera d), l.r. 35/2006 )
1. L'articolo 21 del DPGR 10/R/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 21 - Preparazione,supporto e guida al servizio civile regionale (articolo 19, comma 1, lettera d), l.r. 35/2006 )
1. L’attività di preparazione, supporto e guida al servizio civile regionale è effettuata dagli enti entro i primi due mesi dall’inizio del servizio nei confronti dei soggetti ammessi e si articola in:
a) parte generale, di durata minima pari a trenta ore e massima pari a quarantacinque ore, volta ad approfondire aspetti relativi a educazione civica, protezione civile, legislazione e cultura del servizio civile universale e regionale;
b) parte specifica, di durata minima pari a venti ore e massima pari a quarantacinque ore, relativa alla tipologia ed all’attività specifica di impiego del giovane, con particolare riferimento all’organizzazione e missione dell’ente, alle normative sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ed al contenuto professionale del l’attività.
2. L’attività di preparazione supporto e guida al servizio civile regionale per i progetti di servizio civile all’estero è effettuata, sul territorio regionale o all’estero, dagli enti entro i primi due mesi dall’inizio del servizio nei confronti dei soggetti ammessi e si articola in:
a) parte generale, di durata minima pari a trenta ore e massima pari a quarantacinque ore, volta ad approfondire aspetti relativi ad educazione civica, protezione civile, legislazione e cultura del servizio civile universale e regionale;
b) parte specifica, di durata minima pari a settanta ore, relativa alla tipologia ed all’attività specifica d’impiego del giovane, con particolare riferimento all’organizzazione e missione dell’ente, alle normative sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle nozioni e tecniche di sicurezza e gestione
delle emergenze, al contenuto professionale dell’attività, al contesto socioculturale del paese in cui si va ad operare ed alle problematiche ed ai rischi ad esso connessi.
3. L’ente, durante tutti i mesi di servizio, può effettuare ulteriori ore di formazione aggiuntiva generale o specifica che non concorrono al raggiungimento del monte ore di cui ai commi 1 e 2, a condizione che tali ore siano indicate nel progetto.
4. L’attività di cui ai commi 1, 2 e 3 può essere svolta anche attraverso il sistema regionale di formazione a distanza per non oltre il 20 per cento delle ore totali.
5. La parte generale di cui ai commi 1, lettera a), 2, lettera a) e 3, nei casi di formazione svolta sul territorio regionale, può essere svolta anche da enti diversi dall’ente titolare del progetto purché effettuata nell’ambito provinciale della sede di attuazione del progetto.
6. L’attività di cui ai commi 1, 2 e 3 è considerata a tutti gli effetti orario di servizio.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.