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Regolamento 12 febbraio 2024, n. 5/R

Disposizioni in materia di procedure ed assetto organizzativo del servizio civile regionale. Modifiche al D.P.G.R. 10/R/2009 (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 “Istituzione del servizio civile regionale”).

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 16 febbraio 2024

Art. 12
Procedimento sanzionatorio. Inserimento dell’articolo 22 bis nel DPGR 10/R/2009 (articolo 20 ter, l.r. 35/2006 )
1. Dopo l'articolo 22 del DPGR 10/R/2009 è inserito il seguente:
Art. 22 bis - Procedimento sanzionatorio (articolo 20 ter, l.r. 35/2006 )
1. L’ufficio regionale competente in materia di servizio civile avvia il procedimento sanzionatorio tramite contestazione scritta dell’addebito all’ente entro quindici giorni dal verificarsi dei fatti o dall’avvenuta conoscenza degli stessi.
2. Qualora la conoscenza dei fatti avvenga a seguito di un controllo o verifica effettuata dalla Regione, il termine per la contestazione decorre dalla data del relativo verbale.
3. La contestazione indica:
a) i fatti oggetto della contestazione e la sanzione che si ritiene di applicare;
b) il termine, non superiore a quindici giorni, entro cui l’ente, che deve essere sentito, ove lo richieda espressamente, può presentare le proprie controdeduzioni.
4. Il provvedimento sanzionatorio che conclude il procedimento, adottato entro trenta giorni successivi al termine di cui al comma 3, lettera b), indica:
a) i fatti che hanno dato luogo all’irrogazione della sanzione;
b) la procedura seguita nella fase della contestazione;
c) la motivazione che ha condotto all’individuazione della specifica sanzione.
5. Qualora le controdeduzioni, fornite dall’ente ai sensi del comma 3, lettera b), siano congrue, il procedimento sanzionatorio è archiviato.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.