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Regolamento 20 dicembre 2023, n. 47/R

Disposizioni in materia di medie e grandi strutture di vendita e di manifestazioni fieristiche. Modifiche al d.p.g.r. 23/R/2020.

Bollettino Ufficiale n. 70, parte prima, del 22 dicembre 2023



Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma sesto della Costituzione ;


Visto l'articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio) e in particolare l'articolo 4;


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 aprile 2020, n. 23/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 “Codice del commercio”);


Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 28 settembre 2023;


Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento n. 1160 del 9 ottobre 2023;


Visto il parere favorevole, con suggerimenti, della Seconda commissione consiliare, espresso nella seduta del 29 novembre 2023;


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso della seduta del 15 novembre 2023;


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 18, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale del 31 gennaio 2022, n. 6;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 dicembre 2023, n. 1490;


Considerato quanto segue:


1. al fine di eliminare alcune difficoltà interpretative e gestionali emerse nella fase di prima applicazione del d.p.g.r. 23/R/2020, si interviene per superare tali criticità;


2. al fine di una più chiara individuazione della collocazione spaziale delle grandi strutture di vendita e la verifica del possesso dei requisiti infrastrutturali, si prevede che alla domanda di autorizzazione sia allegata una planimetria generale (scala 1:10.000 o 1:5.000), nonché la dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto ai requisiti stessi;


3. al fine di garantire che la valutazione circa la sostenibilità viabilistica sia effettuata in relazione all’intero comparto, ambito o area di trasformazione comunque denominati e rappresentati nel piano operativo di cui all’articolo 95 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), si stabilisce che tale valutazione deve essere effettuata complessivamente anche qualora la previsione urbanistica relativa all’area di intervento venga realizzata in momenti successivi, per singoli stralci funzionali;


4. al fine di garantire che la verifica circa la sostenibilità dell’incremento di carico veicolare sulla rete stradale determinato da ogni nuovo insediamento di grandi strutture di vendita venga effettuata sulla base di criteri univoci, si stabilisce che la Giunta regionale approvi specifiche linee guida per la redazione dello studio trasportistico sulla viabilità circostante il sito oggetto di intervento;


5. al fine di semplificare lo svolgimento dell’istruttoria relativa al rilascio dell’autorizzazione alle grandi strutture di vendita, si individua nel dettaglio la documentazione che deve essere trasmessa dal SUAP alla Regione e alla provincia o Città metropolitana di Firenze competente per territorio, stabilendo che deve trattarsi esclusivamente di quella attinente al rilascio dell’autorizzazione commerciale, in ordine alla quale è chiamata ad esprimersi la conferenza di servizi prevista dall’articolo 19, comma 3 della l.r. 62/2018 . Conseguentemente, si esclude la trasmissione della documentazione relativa al contestuale rilascio del permesso di costruire, che attiene a un procedimento di competenza esclusivamente comunale, evitando così l’invio massivo di documentazione non inerente al procedimento di competenza regionale;


6. al fine di ridurre l’impatto delle grandi strutture di vendita sulla viabilità pubblica, migliorando al contempo la raggiungibilità delle stesse da parte dell’utenza, si stabilisce che la prescrizione dell’articolo 6, comma 1, lettera f) relativa ai collegamenti viari delle medie strutture con superficie di vendita superiore a 800 metri quadrati si applica anche alle grandi strutture di vendita. Inoltre si prevede che, qualora il parcheggio superi determinati valori dimensionali, devono essere realizzati ulteriori raccordi viari con la viabilità pubblica;


7. al fine di rendere più chiaro il procedimento di rilevazione e certificazione dei dati relativi alle manifestazioni fieristiche, si specifica il meccanismo e la tempistica di raccolta e trasmissione degli stessi, come stabilito dall’intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 6 febbraio 2014 (Intesa,

ai sensi dell'Sito esternoarticolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali per la disciplina unitaria in materia fieristica);


8. al fine di semplificare il procedimento di redazione dei calendari ufficiali delle manifestazioni fieristiche e di garantire l’uniformità delle informazioni, si stabilisce che deve essere utilizzata esclusivamente la modulistica unificata regionale e che la trasmissione delle informazioni deve avvenire in via telematica. Sono inoltre uniformate le date di trasmissione delle richieste ricevute da parte dei comuni, prevedendo anche la possibilità di rettifica dei dati soggetti ad iscrizione nel rispetto di determinate condizioni;


9. al fine di adeguare la classificazione merceologica delle manifestazioni fieristiche a quanto previsto dall’Intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 6 febbraio 2014, viene modificata la classificazione attualmente prevista;


10. al fine di rendere chiare le disposizioni e i conseguenti requisiti da applicare nei procedimenti in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si prevede una disposizione transitoria e finale in materia di autorizzazione alle grandi strutture di vendita e si fissa il termine entro il quale la Giunta regionale deve approvare le linee guida per la redazione dello studio trasportistico da allegare alla documentazione istruttoria;


11. al fine di accogliere il suggerimento della Seconda Commissione consiliare, si adegua conseguentemente il testo dell’articolo 4;


Si approva il presente regolamento:


Art. 1
Documentazione istruttoria per le domande di autorizzazione alle grandi strutture di vendita. Modifiche all’articolo 3 del d.p.g.r. 23/R/2020
1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell’articolo 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 aprile 2020, n. 23/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 “Codice del commercio”) è inserita la seguente:
b bis) planimetria generale a scala 1:10.000 o 1:5.000 indicante l’ubicazione della struttura;
”.
2. Dopo la lettera b bis) del comma 2 dell’articolo 3 del d.p.g.r. 23/R/2020 è inserita la seguente:
b ter) dichiarazione del progettista abilitato che assevera la conformità del progetto ai requisiti di cui all’articolo 7 e il rispetto della dotazione di parcheggi;
”.
3. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 3 del d.p.g.r. 23/R/2020 è sostituita dalla seguente:
c) studio trasportistico sulla viabilità circostante il sito oggetto di intervento, finalizzato a verificare la sostenibilità dell'incremento di carico veicolare sulla rete stradale. Lo studio è redatto secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, lettere g) e h) e in conformità alle linee guida approvate con delibera della Giunta regionale. Nel caso in cui la previsione urbanistica venga realizzata per singoli stralci funzionali, la sostenibilità viabilistica deve essere valutata in relazione all’intero comparto, ambito o area di trasformazione comunque denominati e rappresentati nel piano operativo di cui all’
articolo 95 della l.r. 65/2014 ”.
4. Al comma 4 dell’articolo 3 del d.p.g.r. 23/R/2020 le parole “
la relativa documentazione
” sono sostituite dalle seguenti: “
la documentazione di cui al comma 2, lettere a), b), b bis), b ter), c) ed e)
”.
Art. 2
Raccordi viari tra medie strutture di vendita e viabilità pubblica. Modifiche all’articolo 6 del d.p.g.r. 23/R/2020
1. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 6 del d.p.g.r. 23/R/2020 le parole “
. In mancanza di modellazioni di traffico analitiche o di rilievi specifici, tali valutazioni possono essere ricavate in funzione delle dotazioni infrastrutturali attese (numero di parcheggi) o in base a metodi statistici
” sono soppresse.
Art. 3
Raccordi viari tra grandi strutture di vendita e viabilità pubblica. Modifiche all’articolo 7 del d.p.g.r. 23/R/2020
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 7 le parole “
, lettere a), b), c), d), e), g) e h)
” sono soppresse.
2. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 7 è sostituita dalla seguente:
b) per parcheggi di superficie uguale o superiore a 10.000 metri quadrati, in aggiunta a quanto previsto alla lettera a), collegamenti dei parcheggi con la viabilità pubblica, per ciascun senso di marcia, in misura di almeno uno ogni 10.000 metri quadrati di superficie destinata a parcheggio ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettere a) e b).
”.
Art. 4
Certificazione dei dati delle manifestazioni fieristiche. Sostituzione dell’articolo 18 del d.p.g.r. 23/R/2020
1. L’articolo 18 del d.p.g.r. 23/R/2020 è sostituito dal seguente:
Art. 18 - Rilevazione e certificazione dei dati delle manifestazioni fieristiche (
articolo 4, comma 2, lettera f), della l.r. 62/2018
)
1. Ai fini dell'inserimento dei dati della propria manifestazione nelle statistiche europee pubblicate dall’Unione delle Fiere Internazionali (U.F.I.), gli organizzatori delle manifestazioni fieristiche autodichiarano o fanno certificare i dati attinenti agli espositori e ai visitatori.
2. La certificazione dei dati delle manifestazioni fieristiche rappresenta una modalità attivabile su base volontaria da parte degli organizzatori delle stesse ed è effettuata da organismi di certificazione accreditati dall’Ente unico nazionale di accreditamento (ACCREDIA).
3. L'autodichiarazione dei dati è effettuata sulla base delle schede di rilevazione di cui all'allegato 2 all'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 6 febbraio 2014 (Intesa, ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131
tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali per la disciplina unitaria in materia fieristica).
4. Per le finalità di cui al comma 1, l’ autodichiarazione dei dati o la certificazione degli stessi deve essere effettuata a ogni edizione di manifestazione fieristica nel corso del periodo di svolgimento della stessa, deve essere ultimata entro quaranta giorni dal termine della manifestazione ed è condizione per l’attribuzione o il mantenimento della qualifica.
5. Le schede di rilevazione di cui al comma 3 sono inviate in via telematica al SUAP entro dieci giorni dalla conclusione della rilevazione e da questo trasmesse in via telematica al competente Settore della Giunta regionale entro i successivi dieci giorni.
”.
Art. 5
Calendari fieristici. Sostituzione dell’articolo 25 del d.p.g.r. 23/R/2020
1. L’articolo 25 del d.p.g.r. 23/R/2020 è sostituito dal seguente:
Art. 25 - Calendari fieristici (
articolo 85 della l.r. 62/2018
)
1. Le domande di inserimento nei calendari ufficiali delle manifestazioni fieristiche sono presentate al SUAP dai soggetti organizzatori in modalità telematica, utilizzando esclusivamente la modulistica unificata regionale.
2. Ai fini della predisposizione del calendario fieristico nazionale di cui all’articolo 85, comma 5 del Codice, i comuni trasmettono alla competente struttura della Giunta regionale le domande di inserimento relative a manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali entro il 30 aprile dell'anno antecedente a quello di svolgimento.
3. Entro il termine perentorio del 15 maggio dell'anno antecedente a quello di svolgimento, la competente struttura della Giunta regionale, previa approvazione del dirigente responsabile, trasmette al coordinamento interregionale l'elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali che saranno organizzate in Toscana, con l'indicazione dei seguenti dati:
a) soggetto organizzatore;
b) denominazione;
c) qualifica;
d) sede;
e) periodo di svolgimento;
f) settori merceologici.
4. Il calendario delle manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali è pubblicato sul sito internet della Conferenza delle Regioni all'indirizzo web www.regioni.it entro il mese di luglio dell'anno antecedente a quello di svolgimento, previa presa d'atto da parte della Conferenza stessa.
5. Ai fini della redazione del calendario fieristico regionale i comuni trasmettono alla competente struttura della Giunta regionale le domande di inserimento relative a tutte le manifestazioni fieristiche, anche regionali o prive di qualifica, entro il 31 ottobre dell'anno
antecedente a quello di svolgimento.
6. Il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche programmate per l’anno successivo è approvato con atto del dirigente responsabile della competente struttura della Giunta regionale entro il 30 novembre di ciascun anno e di seguito pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione
Toscana (BURT). Fino all’approvazione del calendario regionale, la competente struttura regionale, su istanza motivata dei soggetti organizzatori, può valutare l’opportunità di procedere alla modifica dei dati soggetti ad iscrizione.
7. Anche successivamente alla pubblicazione del calendario regionale sul BURT, ai soli fini promozionali e pubblicitari, può essere richiesto al coordinamento interregionale l’aggiornamento dei dati contenuti nel calendario nazionale pubblicato ai sensi del comma 4.
”.
Art. 6
Settori di specializzazione merceologica delle manifestazioni fieristiche. Sostituzione dell’articolo 26 del d.p.g.r. 23/R/2020
1. L’articolo 26 del d.p.g.r. 23/R/2020 è sostituito dal seguente:
Art. 26 - Settori di specializzazione merceologica delle manifestazioni fieristiche (
articolo 4, comma 2, lettera i), della l.r. 62/2018
)
1. Per la classificazione merceologica delle manifestazioni fieristiche sono individuati i seguenti settori merceologici:
a) 1. Agricoltura, Silvicoltura, Zootecnia;
b) 2. Food, Bevande, Ospitalità;
c) 3. Sport. Hobby, Intrattenimento, Arte;
d) 4. Servizi Business, Commercio;
e) 5. Costruzioni, Infrastrutture;
f) 6. Viaggi, Trasporti;
g) 7. Sicurezza, Antincendio, Difesa;
h) 8. Formazione, Educazione;
i) 9. Energia, Combustibili, Gas;
j) 10. Protezione dell'ambiente;
k) 11. Stampa, Packaging, Imballaggi;
l) 12. Arredamento, Design d'interni;
m) 13. Casalinghi, Giochi, Regalistica;
n) 14. Bellezza, Cosmetica;
o) 15. Real Estate, Immobiliare;
p) 16. Automobili, Motocicli;
q) 17. Chimica;
r) 18. Elettronica, Componenti;
s) 19. Industria, Tecnologia, Meccanica;
t) 20. Aviazione, Aerospaziale;
u) 21. IT e Telecomunicazioni;
v) 22. Salute, Attrezzature ospedaliere;
w) 23. Ottica;
x) 24. Gioielli, Orologi, Accessori;
y) 25. Tessile, Abbigliamento, Moda;
z) 26. Trasporti, Logistica, Navigazione;
aa) 27. Campionarie Generali.”.
Art. 7
Disposizioni transitorie e finali in materia di autorizzazione alle grandi strutture di vendita
1. Le domande di autorizzazione all’apertura, all’ampliamento della superficie di vendita e al trasferimento di sede di grandi strutture di vendita in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono esaminate applicando la normativa vigente al momento della loro presentazione.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la Giunta regionale, su proposta del settore competente in materia di viabilità, definisce le linee guida per la redazione dello studio trasportistico di cui all’articolo 3, comma 2, lettera c).


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.