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Regolamento 20 dicembre 2023, n. 47/R

Disposizioni in materia di medie e grandi strutture di vendita e di manifestazioni fieristiche. Modifiche al d.p.g.r. 23/R/2020.

Bollettino Ufficiale n. 70, parte prima, del 22 dicembre 2023

Art. 6
Settori di specializzazione merceologica delle manifestazioni fieristiche. Sostituzione dell’articolo 26 del d.p.g.r. 23/R/2020
1. L’articolo 26 del d.p.g.r. 23/R/2020 è sostituito dal seguente:
Art. 26 - Settori di specializzazione merceologica delle manifestazioni fieristiche (
articolo 4, comma 2, lettera i), della l.r. 62/2018
)
1. Per la classificazione merceologica delle manifestazioni fieristiche sono individuati i seguenti settori merceologici:
a) 1. Agricoltura, Silvicoltura, Zootecnia;
b) 2. Food, Bevande, Ospitalità;
c) 3. Sport. Hobby, Intrattenimento, Arte;
d) 4. Servizi Business, Commercio;
e) 5. Costruzioni, Infrastrutture;
f) 6. Viaggi, Trasporti;
g) 7. Sicurezza, Antincendio, Difesa;
h) 8. Formazione, Educazione;
i) 9. Energia, Combustibili, Gas;
j) 10. Protezione dell'ambiente;
k) 11. Stampa, Packaging, Imballaggi;
l) 12. Arredamento, Design d'interni;
m) 13. Casalinghi, Giochi, Regalistica;
n) 14. Bellezza, Cosmetica;
o) 15. Real Estate, Immobiliare;
p) 16. Automobili, Motocicli;
q) 17. Chimica;
r) 18. Elettronica, Componenti;
s) 19. Industria, Tecnologia, Meccanica;
t) 20. Aviazione, Aerospaziale;
u) 21. IT e Telecomunicazioni;
v) 22. Salute, Attrezzature ospedaliere;
w) 23. Ottica;
x) 24. Gioielli, Orologi, Accessori;
y) 25. Tessile, Abbigliamento, Moda;
z) 26. Trasporti, Logistica, Navigazione;
aa) 27. Campionarie Generali.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.