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Regolamento 20 dicembre 2023, n. 47/R

Disposizioni in materia di medie e grandi strutture di vendita e di manifestazioni fieristiche. Modifiche al d.p.g.r. 23/R/2020.

Bollettino Ufficiale n. 70, parte prima, del 22 dicembre 2023



Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma sesto della Costituzione ;


Visto l'articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio) e in particolare l'articolo 4;


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 aprile 2020, n. 23/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 “Codice del commercio”);


Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 28 settembre 2023;


Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento n. 1160 del 9 ottobre 2023;


Visto il parere favorevole, con suggerimenti, della Seconda commissione consiliare, espresso nella seduta del 29 novembre 2023;


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso della seduta del 15 novembre 2023;


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 18, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale del 31 gennaio 2022, n. 6;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 dicembre 2023, n. 1490;


Considerato quanto segue:


1. al fine di eliminare alcune difficoltà interpretative e gestionali emerse nella fase di prima applicazione del d.p.g.r. 23/R/2020, si interviene per superare tali criticità;


2. al fine di una più chiara individuazione della collocazione spaziale delle grandi strutture di vendita e la verifica del possesso dei requisiti infrastrutturali, si prevede che alla domanda di autorizzazione sia allegata una planimetria generale (scala 1:10.000 o 1:5.000), nonché la dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto ai requisiti stessi;


3. al fine di garantire che la valutazione circa la sostenibilità viabilistica sia effettuata in relazione all’intero comparto, ambito o area di trasformazione comunque denominati e rappresentati nel piano operativo di cui all’articolo 95 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), si stabilisce che tale valutazione deve essere effettuata complessivamente anche qualora la previsione urbanistica relativa all’area di intervento venga realizzata in momenti successivi, per singoli stralci funzionali;


4. al fine di garantire che la verifica circa la sostenibilità dell’incremento di carico veicolare sulla rete stradale determinato da ogni nuovo insediamento di grandi strutture di vendita venga effettuata sulla base di criteri univoci, si stabilisce che la Giunta regionale approvi specifiche linee guida per la redazione dello studio trasportistico sulla viabilità circostante il sito oggetto di intervento;


5. al fine di semplificare lo svolgimento dell’istruttoria relativa al rilascio dell’autorizzazione alle grandi strutture di vendita, si individua nel dettaglio la documentazione che deve essere trasmessa dal SUAP alla Regione e alla provincia o Città metropolitana di Firenze competente per territorio, stabilendo che deve trattarsi esclusivamente di quella attinente al rilascio dell’autorizzazione commerciale, in ordine alla quale è chiamata ad esprimersi la conferenza di servizi prevista dall’articolo 19, comma 3 della l.r. 62/2018 . Conseguentemente, si esclude la trasmissione della documentazione relativa al contestuale rilascio del permesso di costruire, che attiene a un procedimento di competenza esclusivamente comunale, evitando così l’invio massivo di documentazione non inerente al procedimento di competenza regionale;


6. al fine di ridurre l’impatto delle grandi strutture di vendita sulla viabilità pubblica, migliorando al contempo la raggiungibilità delle stesse da parte dell’utenza, si stabilisce che la prescrizione dell’articolo 6, comma 1, lettera f) relativa ai collegamenti viari delle medie strutture con superficie di vendita superiore a 800 metri quadrati si applica anche alle grandi strutture di vendita. Inoltre si prevede che, qualora il parcheggio superi determinati valori dimensionali, devono essere realizzati ulteriori raccordi viari con la viabilità pubblica;


7. al fine di rendere più chiaro il procedimento di rilevazione e certificazione dei dati relativi alle manifestazioni fieristiche, si specifica il meccanismo e la tempistica di raccolta e trasmissione degli stessi, come stabilito dall’intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 6 febbraio 2014 (Intesa,

ai sensi dell'Sito esternoarticolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali per la disciplina unitaria in materia fieristica);


8. al fine di semplificare il procedimento di redazione dei calendari ufficiali delle manifestazioni fieristiche e di garantire l’uniformità delle informazioni, si stabilisce che deve essere utilizzata esclusivamente la modulistica unificata regionale e che la trasmissione delle informazioni deve avvenire in via telematica. Sono inoltre uniformate le date di trasmissione delle richieste ricevute da parte dei comuni, prevedendo anche la possibilità di rettifica dei dati soggetti ad iscrizione nel rispetto di determinate condizioni;


9. al fine di adeguare la classificazione merceologica delle manifestazioni fieristiche a quanto previsto dall’Intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 6 febbraio 2014, viene modificata la classificazione attualmente prevista;


10. al fine di rendere chiare le disposizioni e i conseguenti requisiti da applicare nei procedimenti in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si prevede una disposizione transitoria e finale in materia di autorizzazione alle grandi strutture di vendita e si fissa il termine entro il quale la Giunta regionale deve approvare le linee guida per la redazione dello studio trasportistico da allegare alla documentazione istruttoria;


11. al fine di accogliere il suggerimento della Seconda Commissione consiliare, si adegua conseguentemente il testo dell’articolo 4;


Si approva il presente regolamento:



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.