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Regolamento 22 agosto 2023, n. 39/R

Disposizioni in materia di poli per l’infanzia e requisiti organizzativi e strutturali dei servizi educativi per l’infanzia. Modifiche al d.p.g.r. 41/R/2013.

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, dell' 1 settembre 2023

Art. 7
Organismi di coordinamento gestionale e pedagogico zonali. Modifiche all’articolo 8 del d.p.g.r. 41/R/2013
1. Il comma 1 dell’articolo 8 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:
1. Al fine di garantire al contempo coerenza e dinamismo progettuale nell’ambito del sistema integrato territoriale dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia, le conferenze zonali costituiscono, al proprio interno, organismi di coordinamento gestionale e pedagogico anche sulla base di quanto definito dal decreto ministeriale 22 novembre 2021, n. 334 (Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei di cui all’Sito esternoarticolo 10, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 ).
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 8 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:
3. Gli organismi di cui al comma 1 sono presieduti da un referente, individuato dalla conferenza zonale, fra il personale dei comuni che ne fanno parte. In essi trovano rappresentanza, secondo le modalità previste dalla conferenza zonale:
a) i titolari dei servizi educativi pubblici;
b) i responsabili dei servizi educativi dei comuni;
c) i gestori dei servizi educativi pubblici;
d) i titolari dei servizi educativi privati attivi in ambito zonale;
e) i referenti del sistema territoriale di offerta delle scuole dell’infanzia, come previsto dalle intese con l’ufficio scolastico regionale.
”.
3. Alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 8 del d.p.g.r. 41/R/2013 dopo le parole: “
del territorio
” sono aggiunte le seguenti: “
provenienti dal sistema informativo regionale, dall’osservatorio regionale educazione e istruzione, nonché da specifiche azioni di monitoraggio
”.
4. Alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 8 del d.p.g.r. 41/R/2013 dopo le parole “
nei servizi
” sono aggiunte le seguenti: “
e percorsi di formazione congiunta per educatori dei servizi educativi per la prima infanzia e insegnanti della scuola dell’infanzia
”.
5. La lettera e) del comma 4 dell’articolo 8 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituita dalla seguente:
e) agevolano una progettualità coerente, con particolare riferimento alla costruzione di percorsi di continuità verticale tra servizi educativi e scuole dell’infanzia, finalizzati anche alla costituzione di poli per l’infanzia di cui all’articolo 45 bis e percorsi di continuità orizzontale.
”.
6. Dopo il comma 4 dell’articolo 8 del d.p.g.r. 41/R/2013 è aggiunto il seguente:
4 bis. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 4 è previsto un monte ore minimo annuale di cinquanta ore, garantendo almeno quattro riunioni all’anno.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.