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Regolamento 22 agosto 2023, n. 39/R

Disposizioni in materia di poli per l’infanzia e requisiti organizzativi e strutturali dei servizi educativi per l’infanzia. Modifiche al d.p.g.r. 41/R/2013.

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, dell' 1 settembre 2023

Art. 19
Modalità di offerta del servizio del nido d’infanzia. Modifiche all’articolo 26 del d.p.g.r. 41/R/2013
1. Al comma 2 dell’articolo 26 del d.p.g.r. 41/R/2013 le parole: “
Ciascun bambino può frequentare il nido d’infanzia per un massimo di dieci ore giornaliere.
” sono sostituite dalle seguenti: “
Ciascun bambino deve frequentare il nido d’infanzia dal lunedì al venerdì, da un minimo di quattro ore giornaliere fino a un massimo di dieci.
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 26 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:
3. Il servizio educativo prevede obbligatoriamente la fruizione del pranzo, anche per la frequenza giornaliera minima di quattro ore.
”.
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 26 del d.p.g.r. 41/R/2013 è inserito il seguente:
3 bis. Per i bambini di età superiore ai dodici mesi è possibile acquisire i pasti all’esterno, da ditta autorizzata secondo le procedure di sicurezza alimentare in base al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari.
”.
4. Il comma 4 dell’articolo 26 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:
4. La preparazione dei pasti per i bambini di età inferiore a dodici mesi è effettuata all’interno della struttura.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.