Menù di navigazione

Regolamento 22 agosto 2023, n. 39/R

Disposizioni in materia di poli per l’infanzia e requisiti organizzativi e strutturali dei servizi educativi per l’infanzia. Modifiche al d.p.g.r. 41/R/2013.

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, dell' 1 settembre 2023

Art. 1
Classificazione dei servizi. Modifiche all’articolo 2 del d.p.g.r. 41/R/2013
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 luglio 2013, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” in materia di servizi educativi per la prima infanzia) è inserito il seguente:
2 bis. I servizi di cui al comma 2 possono accogliere i bambini del territorio, nei limiti della ricettività autorizzata.
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 41/R/2013 è abrogato.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.